Ci sono realtà (tipicamente, Pubbliche Assistenze: Servizi di Autoambulanze e simili) in cui personale dipendente opera insieme a personale volontario ex. art. 2 l. 266/91. Per queste organizzazioni, per così dire, “promiscue”, le recenti riforme di diritto del lavoro hanno previsto uno specifico adempimento per la normativa di Sicurezza del lavoro.
L’art. 3.12bis comma ultimo capoverso del D.lgs. 81/2008, nella sua versione più recente, al riguardo, precisa:
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo [Volontari, nota nostra] svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
Ricordiamo che le norme di Sicurezza per i Volontari sono compendiate dall’art. 21 D.lgs. 81/2008 (le stesse norme previste per lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare).
I volontari devono, a loro cura:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, questi soggetti hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Nessun commento:
Posta un commento