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martedì 13 gennaio 2015

LEGGE DI STABILITA' 2015: LA NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA COMMITTENTE E VETTORE

Un brevissimo flash per ricordare che, con la legge di stabilità 2015, all'art. 01.246-247° comma l. 190/2014 ha previsto che, in caso di contratto di trasporto, Committente e Vettore una speciale previsione di "responsabilità solidale" per le retribuizioni dei lavoratori impiegati, e per i contributi previdenziali e assicurativi delle Aziende di Autotrasporto, fino ad 1 anno dalla cessazione del rapporto di trasporto. Ciò significa che chi vanta un credito o da retribuzione, o da contributi INPS, o da premio INAIL (in subordine, da ritenute IRPEF) può agire per l'intero (a discrezione) sul Committente e sul Vettore, salvo il diritto dell'escusso di agire in regresso per la sua parte. Si considera "vettore" l'Azienda di trasporto iscritta all'apposito Albo di Autotrasportatori, anche associata ad una cooperativa, ovvero ad una rete di imprese o ad un Consorzio, quando esegua prestazioni di trasporto entro la cerchia del raggruppamento al quale aderisce. "Committente" è, ai fini della presente legge, anche l'impresa, iscritta all'Albo degli Auto-trasportatori, che stipula contratti scritti e svolga servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.. La solidarietà è esclusa, ove il Committente abbia acquisito il DURC del vettore, o ne accerti la regolarità via Internet tramite i sistemi di connessione che dovranno essere resi disponibili dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dell'autotrasporto. In caso di contratti di trasporto privi di sottoscrizione scritta, ove il vettore non abbia acquisito il DURC, la solidarietà si estende anche alle ritenute fiscali e alle violazioni degli obblighi del Codice della Strada. La legge di stabilità 2015 focalizza poi con particolare attenzione la tutela sui cd "sub-affidamenti" dal "vettore" ad cd "sub-vettore" (sub-trasporti): anche il rapporto di "sub-trasporto" è soggetto al medesimo regime di solidarietà; anche il "sub-vettore" (art. 06-ter D.lgs. 286/2005) deve acquisire il DURC per ripararsi da tale responsabilità solidale. Il "sub-vettore" non può affidare ad altri lo svolgimento della prestazione di trasporto, pena la nullità del contratto (e fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate). La legge di stabilità, poi, prefigura ulteriori specifiche contrattuali al contratto di trasporto correlata al nuovo regime di responsabilità "solidale". Questa costituisce solo una prima informativa; si raccomanda di prestare massima attenzione agli aggiornamenti sopravvenienti, che saranno fatti oggetto di specifici focus da parte degli Scriventi.
A disposizione per aggiornamenti

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

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