Quesito:
Nel 2015, un'Azienda assume una Dipendente con lo sgravio
Renzi. Pochi mesi dopo, però, la Dipendente si dimette per giusta causa,
denunciando il Datore di Lavoro come stalker. Si rivolge ad un'altra
Azienda che la riassume. Può fruire, anche per questa assunzione, dello sgravio
Renzi?
Risposta:
Teoricamente, la Dipendente non può più essere assunta con lo
sgravio Renzi. Attualmente, infatti, la legge riconosce lo sgravio, a condizione
che lo stesso non sia già stato fruito in precedenza (la legge non fa
distinzione di periodi: ovvero se l'assunzione sia avvenuta sei mesi prima
etc.). Nel caso di specie, siamo comunque davanti ad una patente iniquità, che
il legislatore (o il Ministero) deve farsi carico di sanare. Il rapporto, in
questo caso, non è potuto proseguire per una patente situazione di
impossibilità: dovrebbesi, nel caso di specie, riconoscersi una sorta di "forza
maggiore" che dovrebbe ritenere non compiutamente assolta la fattispecie
assunzionale utile per la fruizione del beneficio ex. art. 1.118°comma e ss. l.
190/2014. Ma sul punto dovrà pronunciarsi l'Esecutivo, vuoi in via legislativa
(decretazione d'urgenza), ovvero il Ministero del Lavoro, in via interpretativa,
ovvero la Corte Costituzionale, in sede di esame dell'illegittimità
costituzionale della disposizione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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