Quesito:
Il voucherista è tenuto come gli altri lavoratori al rispetto del riposo settimanale (domenicale o altro), ex. art. 07 D.lgs. 66/2003?
Il voucherista è tenuto come gli altri lavoratori al rispetto del riposo settimanale (domenicale o altro), ex. art. 07 D.lgs. 66/2003?
Risposta:
L'art. 07 D.lgs. 66/2003 disciplina l'istituto del riposo settimanale, avendo riguardo esclusivamente ai lavoratori subordinati. Ciò risulta dai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare 08/2005, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. 66/2003, ma a questa conclusione si arriva per logica stringente e necessaria, solo che si considerino le definizioni del D.lgs. 66/2003 "lavoratore soggetto a disciplina oraria": a questi fini, l'orario assume una valenza decisiva ai fini qualificazione, perchè assume un dato (la "soggezione oraria" del Lavoratore), sovrapponibile al solo "lavoro subordinato" (vedi art. 2103 Codice Civile). Tale qualificazione è chiaramente e ufficialmente esclusa nel caso del "lavoro accessorio" (vedere per tutti la Lettera Circolare Prot. 37/000725//MA001 del 22/04/2013): ai fini dell'integrazione della fattispecie di "lavoro accessorio", infatti, contano solo i "limiti reddituali", a nulla rilevando la "natura" del rapporto (subordinata e autonoma). Resta inteso, però, che il lavoro domenicale deve essere utilizzato con prudenza, per i casi dove questa circostanza può essere più sensibile (lavoro minorile, ad esempio) e la sua utilizzazione non deve evidenziare abusi in frode alla disciplina inderogabile di legge prevista per la tutela del Lavoratore subordinato.
L'art. 07 D.lgs. 66/2003 disciplina l'istituto del riposo settimanale, avendo riguardo esclusivamente ai lavoratori subordinati. Ciò risulta dai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare 08/2005, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. 66/2003, ma a questa conclusione si arriva per logica stringente e necessaria, solo che si considerino le definizioni del D.lgs. 66/2003 "lavoratore soggetto a disciplina oraria": a questi fini, l'orario assume una valenza decisiva ai fini qualificazione, perchè assume un dato (la "soggezione oraria" del Lavoratore), sovrapponibile al solo "lavoro subordinato" (vedi art. 2103 Codice Civile). Tale qualificazione è chiaramente e ufficialmente esclusa nel caso del "lavoro accessorio" (vedere per tutti la Lettera Circolare Prot. 37/000725//MA001 del 22/04/2013): ai fini dell'integrazione della fattispecie di "lavoro accessorio", infatti, contano solo i "limiti reddituali", a nulla rilevando la "natura" del rapporto (subordinata e autonoma). Resta inteso, però, che il lavoro domenicale deve essere utilizzato con prudenza, per i casi dove questa circostanza può essere più sensibile (lavoro minorile, ad esempio) e la sua utilizzazione non deve evidenziare abusi in frode alla disciplina inderogabile di legge prevista per la tutela del Lavoratore subordinato.
Dr. GIORGIO FRABETTI,
STUDIO LANDI, FERRARA
STUDIO LANDI, FERRARA
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