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martedì 13 gennaio 2015

SANZIONI ORARIO DI LAVORO E CORTE COSTITUZIONALE: NIENTE SANZIONI TRA IL 01/09/2004 E IL 25/06/2008?

Come noto, nel giugno scorso, è intervenuta una sentenza (153/2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18bis del D.lgs. 66/2003, per essere stato adotatto in violazione dell'art. 76 Cost., ossia è stato emanato in contrasto con la disposizione della legge delega nr. 39/2002. Sul punto, sono intervenute le precisazioni del Ministero del Lavoro, il quale, con Circolari nr. 12552/2014 e nr. 37/2014, hanno precisato che la sentenza riguarda il periodo compreso tra 01/09/2001 e il 25/06/2008 (periodo di vigenza dell'art. 18bis nell'originaria versione) e non i periodi successivi, in quanto "coperti" da normativa emanata in conformità a corrette procedure costituzionali. In secondo luogo, le predette Circolari hanno precisato che, nel periodo 01/09/2004 e 25/06/2008, devesi fare applicazione delle pregresse sanzioni amministrative (art. 9 RDL nr. 692/1923 e art. 27, l. 370/1934). Un orientamento, quest'ultimo, contestato dal Tribunale di Padova, con sentenza del 10/11/2014, la quale ha contestato la reviviscenza della pregressa normativa sanzionatoria, e ha concluso per l'inapplicabilità tout court di qualsiasi sanzione. Sul punto, occorre chiarirsi. Il Tribunale di Padova muove da un'interpretazione testuale e sistematica di quello che, in gergo proprio della Consulta, si chiama "normativa di risulta", ossia la normativa superstite dall'intervento della Corte. Ora, risulta, secondo Padova, che la Consulta non ha provveduto a colpire con la declaratoria di illegittimità costituzionale l'art. 19.02°comma D.lgs. 66/2003, quello che contiene le disposizioni abrogative. A rigore, in forza della l. 87/1953, che circoscrive gli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionali alle norme espressamente impugnate e non a quelle collegate, salva una nuova declaratoria di illegittimità (regola della cd "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato": art. 27 l. 87 cit.), non si dovrebbe considerare caducata tale norma. Ora, si da il caso che tale disposizione preveda una formula abrogativa particolare, in base alla quale sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni incopatibili con il D.lgs. 66/2003, di cui il legislatore non abbia espressamente stabilito la sopravvivenza. E di qui, il ragionamento (in apparenza, molto conseguenziale e rigoroso) del tribunale padovano: siccome, nella normativa superstite all'intervento della Consulta non esiste una norma espressa che dichiari la "sopravvivenza" delle norme sanzionatorie preesistenti, queste non si applicano. Conseguenza: inapplicabilità, tra il 01/09/2004 e il 25/06/2008 di qualsivoglia sanzione amministrativa. Questo ragionamento è condiviso da Eurocommerce. In realtà, la "disposizione espressa" richiesta dal tribunale patavino per legittimare la "reviviscenza" delle preesistenti norme sanzionatorie al D.lgs. 66/2003 esiste ed è contenuta nella legge delega nr. 39/2002 che recita: "Saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee o di pari offensività rispetto alle infrazioni dei decreti legislativi". Questa disposizione del legislatore delegante va correttamente intesa come disposizione che assicura la sopravvivenza nel corpo del D.lgs. 66/2003 delle preesistenti sanzioni amministrative, per infrazioni omogenee. Tale disposizione vale ad "incorporare" nel testo del D.lgs. 66/2003, la preesistente normativa; consegna evidentemente violata dal legislatore con l'art. 18bis. E' coerente, pertanto, che, caducandosi per illegittimità costituzionale l'art. 18bis, risorga la vecchia normativa sanzionatoria: una normativa che DOVEVA ESSERE COMPRESA NEL CORPO DEL D.LGS. almeno fino a quanto un regolare atto abrogativo (il DL 112/2008, con efficacia 25/06/2008), l'ha spazzata via.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI,  FERRARA

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