Un breve flash per riepilogare i contenuti del Msg INPS nr. 7384/2014 che ha precisato alcune questioni relativamente alla compatibilità tra detto indennizzo (saltuariamente rifinanziato) e le altre prestazioni pensionistiche.
In particolare:
- Pensione di vecchiaia: L'indennizzo non può essere concesso ai titolari di pensione di vecchiaia. L'art. 02 DL 207/1996, richiamato nell'art. 19ter della l. 147/2013 determina la cessazione del relativo indennizzo al caso in cui il beneficiario consegua l'età pensionabile (di vecchiaia), ai sensi della legge 214/2011.
- Pensione di anzianità: L'indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari, o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella Gestione Commercianti. Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento dell'età pensionabile ex. l. 214/2011.
N.B.: Nell'ipotesi in cui il diritto a pensione venga perfezionato, in corso di godimento dell'indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al compimento dell'età pensionabile.
- Assegno sociale: L'indennizzo può essere concesso al titolare di assegno sociale.
Il reddito derivante da detto indennizzo, però, concorre al calcolo del limite reddituale massimo, superato il quale è disposta la revoca dell'assegno sociale: per l'anno 2014, tale limite massimo è determinato in € 5.818, 93.
A disposizione per approfondimenti
STUDIO LANDI FERRARA
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