L'art. 25.02°comma lett. h) numero 02 DL 179/2012 dispone che qualsiasi Lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito medesimo e che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito "per teste".
In particolare, l'art. 25 cit. richiede che detto personale impiegato risulti, in via alternativa:
- In percentuale pari o superiore al terzo della forza lavoro dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso Istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero;
- Ovvero, in percentuale pari o superiore a due terzi della forza lavoro, da Lavoratori in possesso di laurea magistrale (ex. art. 03 Reg. MIUR 27/02/2004).
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 87/2014, ha chiarito come possono essere considerati ai fini di questa fattispecie:
- Amministratori-Soci, anche non retribuiti;
- Stagisti;
- Consulenti esterni titolari di Partita IVA;
La norma, infatti, consente, in via generale, che l'impiego di personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente, sia in forma di lavoro subordinato sia "a qualunque altro titolo".
Pertanto, possono essere compresi nel calcolo della forza lavoro ex. art. 25 cit., i Soci-Amministratori (in quanto titolari di un rapporto di impiego diverso da quello organico), gli stagisti possono essere considerati tali solo se retribuiti.
Non possono essere considerati a questo fine i Consulenti esterni in Partita IVA.
Ogni altro rapporto comunque assimilato a lavoro dipendente può essere considerato.
Studio Landi Francesco Ferrara
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