Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014):
Impresa e libero professionista vengono fatti oggetto di un Verbale per violazione della soglia di tracciabilità del contante. L'impresa paga, il Professionista no. L'Autorità chiede il pagamento al Professionista, il quale rifiuta il pagamento, opponendo che l'impresa ha già pagato. Chi ha ragione?
Risposta:
La violazione dell'art. 49.01°comma D.lgs. 231/07 è ritenuta "norma a concorso necessario". Per ritenere, cioè, tipizzata la condotta tipica oggetto di sanzione occorre, in via necessaria, il concorso sia del dante causa sia dell'avente causa dell'operazione (diversamente, del resto, non avrebbe significato alcuno circoscrivere la sanzione al "trasferimento" che, per forza di cose, riguarda due soggetti). Quindi, nel caso di specie deve pagare sia l'Impresa, sia il Professionista. Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di "solidarietà nella sanzione" ex. art. 06 l. 689/81, che consentirebbe al Professionista, in questo caso, di opporsi all'esecuzione della sanzione, ove la medesima sanzione sia già stata pagata dall'altra parte*. Quindi, Impresa e Professionista devono pagare entrambi. *In punto di procedura, l'organo ispettivo dispone di 90 gg. (dall'avvenuta segnalazione) per contestare l'infrazione. In questa fase, può essere applicata la "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81. Se non viene pagata la sanzione ridotta (entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione successiva), il Funzionario Accertatore deve fare rapporto all'Ufficio Periferico Ministeriale competente ex D.lgs. 231/07 (MEF). Entro 30 gg. dalla contestazione (o notificazione successiva), l'Interessato può produrre scritti difensivi. L'Autorità competente (il MEF) avrà 05 anni di tempo per emettere ordinanza-ingiunzione, a pena di prescrizione.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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