Facendo seguito al ns ormai risalente post pubblicato su questo Blog in data 24/08/2013 (vai al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/08/lavoro-chiamata-nel-turismo-quale.html), dedicata alle disposizioni del DL Letta-Giovannini di
giugno 2013 sul "lavoro a chiamata nel settore Turismo, Pubblici Esercizi e
Spettacolo", siamo a informare che sulla materia oggetto della ns. mail
è intervenuto il Ministero del Lavoro con Interpello nr. 26/2014.
Come noto, il DL Letta-Giovannini nr. 76/2013
aveva disposto che il "lavoro a chiamata" non potesse impiegarsi per
più di 400 giornate nel triennio successivo al 28/06/2013 (data di entrata in
vigore del DL), ferme restando, però, il ricorrere delle condizioni che ex. art.
34 e 40 D.lgs. 276/03 consentono il ricorso al lavoro a chiamata (mansioni
classificate come "saltuarie" ex RD 2657/1923 etc.).
Il medesimo DL aveva escluso dalla limitazione delle "400
giornate" i rapporti dei settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi, dello
Spettacolo.
Richiesto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro di precisare meglio l'area dei settori economici interessati da
tale deroga, il Ministero ha precisato che l'area delle Imprese
del "Turismo, Pubblici Esercizi, Spettacolo" può identificarsi facendosi
riferimento a quanto disposto dalle Note del Ministero del Lavoro nr. 2369/2012
e nr. 4269/2012, avendo riguardo a:
- CODICE ATECO 2007, posseduto
dall'Azienda: E' il caso che l'Azienda possieda una codifica che la
identifica espressamente come "Pubblico Esercizio", "Spettacolo" etc. (es.
55.10.00 Alberghi; 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie; 93.13.00
Gestione palestre etc.).
- Esercizio effettivo dell'attività:
Come noto, l'espressione "Impresa Turistica" compendia un raggio di
iniziative economiche molto vasto e trasversale, che potrebbe non essere coperto
dal Codice ATECO 2007; ovvero potrebbero esserci imprese che applicano il CCNL
Pubblici Esercizi, ma che sono "spurie", non sono turistiche in senso stretto.
Per risolvere questi dubbi, il Ministero invita l'operatore a considerare
l'attività in fatto esercitata, più che il CCNL applicato (elemento utile come
indizio, ma non sempre decisivo). In questo senso, troviamo indirettamente
confermata la ns. indicazione di cui alla mail del 10/12/2013 cit., dove per la
sfuggente nozione di "Turismo", invitammo a considerare l'art. 07 della l.
135/2001 (legge-quadro del Turismo):
“....(imprese) quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di
somministrazione facenti parte dei sistemi turatici locali, concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica”.
STUDIO FRANCESCO LANDI, FERRARA
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