Un breve flash sulla riforma dell'ISEE che entrerà in vigore dal prossimo 01/01/2015. La riforma "smembra" le dichiarazioni e determina la seguente classificazione: a) DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); b) DSU mini: Tale Dichiarazione diverrà quella utilizzabile nel più ampio spettro di casi; c) DSU standard: Tale Dichiarazione sarà utilizzabile, ove nel nucleo familiare siano presenti disabili, se i genitori di un minore non sono coniugati, nè conviventi, se si è esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi o se si richiede una prestazione legata al diritto allo studio universitario; A sua volta, la vecchia ISEE si fa in sei. Da gennaio, accanto all' "Indicatore Ordinario", ci saranno altre cinque tipologie. a) ISEE Università: Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, bisognerà richiedere il calcolo dell'ISEE Università, per il quale va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. b) ISEE SocioSanitario: Chi intende, invece, richiedere sconti sulle tariffe relative all'assistenza domiciliare per le persone disabili, o non autosufficienti, dovrà richiedere l'ISEE SocioSanitario. c) ISEE Sociosanitario-Residenziale: Questo indicatore, utile per le prestazioni residenziali presso strutture sociosanitarie assistenziali, tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel reddito familiare, visto che si prevede che -seppure ormai fiscalmente parte di una nuova famiglia- il figlio aiuti economicamente il genitore. d) ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: Questo indicatore, utile per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni figli di coppie non sposate e non conviventi, prende in specifica considerazione la condizione del genitore non convivente per stabilire se incida o meno nell'ISEE del nucleo del minorenne. e) ISEE corrente: Tale atto permette di aggiornare l'indicatore della situazione economica della famiglia in caso di variazioni del reddito (per esempio, la perdita del posto di lavoro). Nuove disposizioni sono, poi, previste anche per la tempistica di conseguimento dell'indicatore. Serviranno 10 giorni complessivi, a partire dal momento della domanda. I dati auto-dichiarati saranno arricchiti con le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria e nel database INPS: l'incrocio di tutte le informazioni sul reddito e sul patrimonio della famiglia permetteranno di individuare l'indicatore della famiglia.
STUDIO LANDI
FERRARA
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