AVVERTENZA: Questo post va letto in combinazione con questo: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-sviluppo-ferrara-tra-i-comuni.html, in modo da completare la rassegna delle disposizioni del DL 74/2012 applicabile a Ferrara, come aggiornato dall'art. 67-septies DL 83/2012.
Il DL 74/2012 che contiene provvidenze, agevolazioni ed esenzioni varie per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio ultimo scorso si applica anche a Ferrara? Il tema ha suscitato un vasto dibattito e una vasta polemica nella società e nella politica ferrarese e ha trovato eco nella politica locale e nazionale, in Internet, finanche nei Socialnetwork.
Il DL 74/2012 che contiene provvidenze, agevolazioni ed esenzioni varie per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio ultimo scorso si applica anche a Ferrara? Il tema ha suscitato un vasto dibattito e una vasta polemica nella società e nella politica ferrarese e ha trovato eco nella politica locale e nazionale, in Internet, finanche nei Socialnetwork.
Qual è lo stato attuale dell’arte? In
questi giorni, ha fatto molto scalpore l’uscita del Sindaco di Ferrara Tiziano
Tagliani che ha rivolto vivissimi complimenti al suo conterraneo e collega di
partito Alessandro Bratti che è riuscito a strappare emendamenti favorevoli a
Ferrara. Aldilà della cronaca giornalistica e di politica spicciola, e passando
all’analisi delle norme, cosa bolle in pentola del DL 74/2012 che è passato al
Senato col voto di fiducia? In effetti, alcuni emendamenti importanti sono
stati approvati a favore della città di Ferrara specie con riguardo alle
provvidenze per gli immobili inagibili (art. 03.07°comma), per i beni del patrimonio
culturale lesionati (per i quali è stato introdotto un art. 04-bis), per le
sospensioni dei termini e il differimento al 30/11/2012 le pratiche
amministrative di “Società di servizi” e “Società di Persone” non aventi sede
dalle zone dichiarate “terremotate” dall’Allegato I del Dm 01/06/2012, partecipate
da Soci residenti nelle zone dichiarate “sismiche” dall’Allegato citato con
partecipazione superiore al 50%
Non è semplice orientarsi e dire
qualcosa di definitivo in una materia così in movimento.
Questo breve contributo, pertanto, fungerà
da semplice "mappatura" del DL 74/2012 e di primo commento alle
disposizioni di conversione, che si presumono essere definitive, allo stato
attuale dei lavori parlamentari.
Ad una prima valutazione del DL così
come emendato, ci pare comunque che Ferrara sia stata esclusa da quella che era
in fondo il “boccone più ghiotto” del Decreto Sisma, il pacchetto delle
sospensioni e dei differimenti delle scadenze degli obblighi tributari,
previdenziali, assicurativi e amministrativi, che per altro per le zone già
interessate vengono differite dalla legge di conversione al 30 novembre.
Molte Aziende ferraresi avranno amaro
in bocca, ma devono rassegnarsi.
Né maggior successo potranno avere
quelle interpretazioni, che erano fioccate qua e là e che tendevano a
prefigurare un’inclusione di Ferrara tra i Comuni sismici soggetti a
differimenti IRPEF etc. in forza di un’interpretazione (tanto brillante,
ardita, quanto temeraria) dell’art. 08 DL, il quale, accordando valore “aggiuntivo”
alle disposizioni dell’articolo medesimo (vedi espressione “in aggiunta al Dm
01/06/2012), aveva ritenuto che tale articolo potesse interpretarsi nel senso
di allargare (complice l'espressione "in aggiunta") il campo di
applicazione del DL 74/2012 anche a Comuni ulteriori dall'elenco del dm
01/06/2012. Quindi, anche a Ferrara.
Nulla di tutto questo troviamo nel DL, ma nemmeno in sede di conversione; e ciò conferma l’impraticabilità, almeno a Ns. giudizio, di
siffatta interpretazione.
Impraticabilità che si deduce, a Ns.
giudizio, dall’agevole considerazione che quando l'art. 08 (anche nell’attuale
formulazione) dispone … qualcosa e indica i “Comuni colpiti dal sisma”, questo
deve leggersi inestricabilmente in combinato disposto con l'art. 01: una
norma-specchio che, a sua volta, per individuare i Comuni destinatari
di "tutte le misure" anti-sisma (comprese l'art. 08) rinvia
all'elenco contenuto nell'Allegato I del Dm 01/06/2012. Elenco da cui
Ferrara è esclusa.
Dedurre,
invece, che l’art. 08 possieda una forza propria per allargare il novero dei
Comuni terremotati anche oltre l’Allegato e oltre la lettera dell’art. 01 e 08
in combinato disposto significa azzardare un’interpretazione analogica del DL
74/2012, inammissibile ex. art. 14 disp.prel. data la natura “eccezionale”
delle disposizioni anti-sisma (dato che il DL 74 sospende e differisce le
scadenze di obblighi tributari etc. non c’è bisogno di motivare l’eccezionalità
delle disposizioni …).
Come dicevamo, nulla di ciò è mutato di questo
nella legge di conversione attualmente all’esame del Parlamento. In sintesi
allora, resta fermo l’architrave del DL secondo il quale le disposizioni del
DL 74/2012 non sono applicabili oltre ai casi contemplati dalla legge stessa.
Pertanto, in mancanza di criteri
alternativi, per definire i Comuni "sismici" occorre far riferimento
al solo art. 01, ovvero all'Allegato 1 del dm 01/06/2012 (ovvero, in
prospettiva ad altri eventualmente adottati dal MEF ad opera delle disposizioni
di legge).
Quindi, non è
possibile estendere le sospensioni dell'art. 08 ai Comuni estranei
dal Dm 01/06/2012 per le disposizioni di esenzione lì previste.
E Nel silenzio delle disposizioni del DL
sisma sui Comuni destinatari delle misure di agevolazione, si fa quindi
riferimento (di default) al dm 01/06/2012 (che esclude Ferrara).
Nè a diversa conclusione si giunge
considerando l'art. 08.04°comma, quando prevede a favore del
CAF, Consulente etc. che operi in zone sismiche, l'estensione delle
sospensioni e dei differimenti di adempimenti amministrativi effettuati o a
loro carico anche per conto Clienti operanti in zone "non
sismiche".
Apparentemente, abbiamo un caso di
"deroga" ai benefici anti-sismici, consentendo l'accesso ad altri
soggetti non residenti in zone terremotate.
Ma tale è solo un'apparenza. Non ci
vuole infatti chissà quale deroga per comprendere che se viene lesionato
dal sisma il CAF o CED di una zona terremotata il lavoro si blocca per
tutti gli assistiti anche di zone non terremotate connesse col servizio reso
dal CAF coinvolto negli eventi sismici: per questi Clienti, il blocco degli
adempimenti fiscali etc. è in re ipsa e opera
"per connessione", ossia per conclamate circostanze di forza
maggiore (come si ricava dal riferimento all'art. 1218 del Codice Civile, da parte dell'art. 08.06°comma DL 74/2012: una norma questa di rilevanza generale, e non certo eccezionale!).
Non ci vuol molto a capire (almeno
questa mi pare l’interpretazione più ovvia, se non se ne profila un’altra) che
se un CAF di Finale Emilia riporta gravi lesioni alla sede, tali da
determinare un blocco nell'erogazione dei servizi, resta bloccata tutta la
filiera di clienti, che pure possono risiedere anche molto lontano (es.
Venezia, Padova etc), evidentemente "non sismici".
Ma attenzione, la disposizione ex. art.
08.04°comma DL 74/2012 può attualmente anche leggersi a contrario:
ben diversa a questo riguardo può essere la situazione del CAF di
Comacchio che operi con Clienti di Bondeno, o Finale Emilia.
Qui, la sospensione non può
operare e siamo completamente al di fuori della previsione dell'art.
08.04°comma del DL: se, infatti, a favore del Cliente
bondenese la pratica di Mod 730 si può agevolmente gestire con flussi
telematici etc., la Dichiarazione dei Redditi resta possibile nei termini.
Certo, il sisma può aver generato disagi e aver rallentato la raccolta della
documentazione (ad esempio per le detrazioni etc.), ma a rigore la
Dichiarazione resta possibile (se il sisma crea problemi di documentazione,
magari si potrà integrare con Dichiarazione correttiva etc. ove possibile).
In questo caso, la delega alla
prestazione di servizi fiscali etc. (specie negli adempimenti societari e
d'impresa) vale a sradicare l'impresa dall'area "sismica" e dai
relativi benefici, slegando la gestione amministrativa dall'evento-sisma.
Certo, a queste condizioni, non si
può dedurre che questa tipologia di Clienti sia esclusa dalle disposizioni
antisisma DL 74/2012: solo riteniamo che, ove il Cliente (terremotato) operi
con CAF o Consulente "non terremotato" l'onere della prova dei
benefici debba incombere sul richiedente, perchè qui la connessione della
posizione fiscale, amministrativa con la location sismica può
ritenersi attenuata.
(A margine, precisiamo per i più
dubbiosi che casi di impossibilità, cause di giustificazione
all'inadempimento nei termini di obblighi di legge, al di fuori della
cornice del DL 74/2012 possono comunque sempre essere invocati, ben
inteso, ma facendo riferimento alle circostanze di caso fortuito e forza
maggiore che ex. l. 689/1981determinano la non applicazione delle sanzioni
amministrative, e non degli interessi, che possono essere valutate-concordate
con istanze individualizzate presentate direttamente agli Uffici competenti).
La legge di conversione, pure inducendo
qualche allargamento, non muta questo architrave del DL.
In questo senso, la legge di conversione
non ha abrogato l’Allegato I per introdurvi una platea più ampia di
beneficiari, ma ha confermato questo Allegato I e l’art. 01 DL che rende tale
Allegato I riferimento di default per individuare i Comuni terremotati e si è limitato ad ampliare la platea dei beneficiari solo in forza di disposizioni
speciali ad hoc e nei limiti di
applicazione di questi (quindi, non estensibili in generale).
Le modifiche che hanno comportato anche
l’inclusione di Ferrara (non solo) tra i Comuni terremotati hanno così
ricalcato la struttura della disposizione dell'art. 03.07°comma che aveva
introdotto alcune disposizioni relative all’edilizia e di agibilità, non solo
provvedendo ad individuare un diverso elenco allegato (in cui Ferrara era già
inclusa), ma anche dall'art. 08.03°comma che aveva previsto speciali esenzioni IRPEF ed IMU, fino alla
ricostruzione e comunque (in deroga alle normative vigenti) fino al 31 dicembre
2014 per gli immobili inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero (emanate entro il 30/11/2012 secondo la legge di conversione), destinate alle “zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio”. A questi fini, la legge di conversione ha altresì previsto speciali oneri di comunicazione dell'inagibilità del fabbricato all'Agenzia delle Entrate, aumentando, quasi ce ne fosse il caso, i balzelli burocratici.
Una simile espressione “zona” anziché “Comune
colpito dal sisma”, alludendo ad un aspetto geografico- ontologico e non
giuridico-ordinamentale appariva già idoneo a compendiare anche il Comune e la
Provincia Ferrara tra i beneficiari di tali agevolazioni, oltre i confini dell’Allegato
I del Dm 01/06/2012).
Questa circostanza contribuisce a
rendere poco clamorosa (aldilà dell’enfasi mediatica sulla stampa locale) l’operazione
parlamentare che ha introdotto emendamenti ulteriormente estensivi rispetto la
platea dei beneficiari, specie delle procedure di agibilità per Aziende, perché già la norma era abbastanza ampia. Più che altro l’emendamento
all’art. 03 in questo senso si giustifica come un adeguato correttivo tecnico
alla sfasatura (poco accettabile e comprensibile) che è venuta ad esistere tra
la nomenklatura di Comuni terremotati del Dl 74/2012 che da un lato ampliava il
novero dei Comuni “sismici” beneficiari (es. includendo Ferrara) e dall’altro
la restringeva (ad esempio, non comprendendo Molinella). Una politica dei “figli
e dei figliastri” poco accettabile e tanto più odiosa con riguardo al sisma che
il Parlamento ha corretto in sede di conversione del DL.
Un ulteriore importante intervento
estensivo delle provvidenze ai terremotati è giunto dall’inclusione nel corpo
del DL di un articolo nuovo “di zecca”, quale l’art. 04-bis, contenente misure
specificamente pensate per il recupero e il ripristino del patrimonio
culturale.
Una disposizione, in realtà, molto ampia
e tale da comprendere non solo Chiese etc., ma qualunque bene, anche adibito ad
abitazione privata o Studio Professionale, purchè coperto dal vincolo delle cd “belle
arti” secondo il vigente Codice dei Beni
Culturali, per i quali vengono individuati speciali fonti di finanziamento
pubblico per il ripristino degli edifici "storici" lesionati, da
regolarsi con apposita decretazione amministrativa. Per la verità, il campo di
applicazione materiale della normativa non è chiarissimo, ma al momento, sembra
credibile ipotizzare che tale intervento di agevolazione venga a differenziarsi
dalla disposizione relativa agli interventi pro-abitazioni e imprese di cui
all'art. 03 (rivolti questi ultimi alla generalità degli "immobili"
privati, professionali, aziendali etc.) in relazione alla circostanza che gli
immobili de qua costituiscono parte del patrimonio artistico
(es. Ex-Conventi, Ex-Seminari, beni comunque protetti dalla Sovrintendenza alle
Belle Arti, parrebbe intendersi la norma), comunque lesionati dal sisma. Inoltre,
nel silenzio della disposizione di legge sulla specifica destinazione di tali
immobili, è lecito ritenere che tale disposizione inglobi in sè il riferimento
ad immobile di qualunque tipo (professionale, aziendale etc.).
Ora, per questa tipologia di interventi
in sede di conversione è stato introdotto un disposto ad hoc che sicuramente include Ferrara, tra le località
beneficiabili. L'emendamento, infatti, destina la disposizione (in evidente
"deroga" dall'art. 01.01°comma DL 74/2012) al "patrimonio culturale
tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha
interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo" (anche qui adottando un criterio di descrizione “geografica”
che collide con l’elencazione chiusa dell’Allegato I del dm 01/06/2012).
Va da sè che se l'immobile, pur vincolato alle belle arti è utilizzato a fini di Studio Professionale e lì si svolga attività di lavoro, il Professionista-Datore di Lavoro sarà tenuto agli stessi adempimenti di agibilità ex. art. 03 DL. In effetti, la dizione "bene immobile storico" di cui a questo art. 04-bis è
talmente ampia da sovrapporsi alla nomenklatura di immobili
già beneficiari di interventi di ripristino, già disciplinati ex. art. 03. Quindi,
è assai scontato che l'immobile beneficiato ex. art. 03, se adibito a luogo di lavoro sia da intendersi soggetto a
declaratoria di inagibilità e contemporaneamente agevolabile ex. art.
04-bis.
Lo stesso dicasi nel caso di inagibilità dell'immobile storico, anche professionale, trovandosi in uno dei capoluoghi indicati dal Dm MEF 01/06/2012 (Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo, Mantova), sarà possibile al Proprietario accedere alle sospensioni tributarie a norma del Dm stesso.
Lo stesso dicasi nel caso di inagibilità dell'immobile storico, anche professionale, trovandosi in uno dei capoluoghi indicati dal Dm MEF 01/06/2012 (Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo, Mantova), sarà possibile al Proprietario accedere alle sospensioni tributarie a norma del Dm stesso.
Non può poi farsi a meno di rilevare
come tale connessione tra art. 03 e art. 04-bis sia stata rafforzata in
sede di conversione dall'ulteriore estensione della portata dell'art. 03 (il
settimo comma, la disposizione più importante dedicata alla dichiarazione di
agibilità) anche a Comuni ulteriori rispetto alla nomenklatura ex dm 01/06/2012
ed ex. DL 74/2012 (All.I): quindi, è praticamente impossibile che ci siano
interventi di agevolazione ex. art. 04-bis per immobili non abitativi che non siano passati anche per l'art. 03 (settimo comma, in particolare) e che non dispongano pertanto (si
direbbe per proprietà transitiva) di certificato di inagibilità.
Questa è la modifica pro-Ferrara più
consistente ed importante.
Del resto, il DL si limita a introdurre
"ceselli" poco rilevanti.
Poco o nulla cambia, in relazione alla
già parzialmente illustrata fattispecie dell'art. 08.04°comma che mantiene la
destinazione ai "Comuni coinvolti dal sisma" (dizione radicalmente
diversa e non sovrapponibile a quella dell'art. 01-bis, che si salda sui Comuni
"individuati" ex. art. 01 dal Dm 01/06/2012 e non riguarda i
"territori della Province ... coinvolti dal terremoto"). Per il
resto, la disposizione resta inalterata, anche se il testo dispone
un'equiparazione tra i CAF, Consulenti etc. aventi sede nei territori comunali
colpiti dal sisma e quelli non aventi sede, se le "società di servizi e di
persone" cui questi afferiscono siano costituiti da soci residenti nei
comuni colpiti dal sisma" che "rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale". Quindi, un CED di Comacchio che però sia
detenuto in modo maggioritario da Soci di Bondeno o Finale Emilia potrà entrare
nell'esenzione.
Queste le prime considerazioni, in
attesa che le disposizioni del DL antisisma si assestino in sede parlamentare.
Naturalmente, non abbiamo la pretesa di
aver definito esattamente e con la massima precisione lo scibile esistente in
materia (materia fluida e quindi fisiologicamente infida a “darsi” all’osservatore).
Se qualcuno avrà da rilevare qualcosa, inesattezze, lacune o addirittura
errori, sarà gradito il suo contributo e Noi ne terremo conto (ringraziando fin
da adesso).
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
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