AVVERTENZA: Il presente contributo integra e aggiorna il post di venerdì scorso dedicato al primo commento delle misure tese ad inglobare anche il Comune di
Ferrara (e il suo territorio provinciale) nelle provvidenze pro-terremoto ex.
DL 74/2012.
Tanto tuonò che piovve: detto in altre
parole, dopo i forti auspici del Sindaco Tagliani e dei deputati ferraresi, l’inclusione
dei Comuni di Ferrara e (in diversa misura) di Argenta (del ferrarese), è
avvenuta ad opera di una disposizione ad hoc (art. 67-septies)[1]
contenuta nella legge di conversione del DL Sviluppo (DL 83/2012) approvato in
via definitiva venerdì scorso: principalmente, l’estensione (per i fini che più
possono interessare cittadini, lavoratori dipendenti, autonomi e imprese) dell’art.
08 DL contenente disposizioni di differimento dei versamenti IRPEF, INPS e
INAIL, in forza dell' (nonché dei mutui e dei canoni di locazioni e di molto
altro).
Incominciamo subito col dire che l’emendamento
pro-Ferrara segna uno dei punti più bassi raggiunti dalla tecnica legislativa degli
ultimi anni, vero e proprio capolavoro di confusione, sciatteria. Non aveva il
legislatore dedicato una prima sede legislativa al capitolo DL 74 nell’art. 10,
dove aveva introdotto alcune “novelle” all’art. 01 su aspetti marginali e
minori? E dato che c’era non poteva approfittare di quell’articolo per inserire
un nuovo comma inclusivo di Ferrara e degli altri Comuni? Anche visto e
considerato che l’art. 01 era proprio l’articolo dedicato al campo di
applicazione delle misure pro-terremotati e che difficilmente avrebbe potuto
trovarsi sede migliore? Per altro più facilmente accessibile? Invece no, il Ns.
ineffabile legislatore sceglie di collocare l’articolo “in capo al mondo” si
direbbe, verso la fine! Senza contare che l’emendamento pro-Emilia si fatica a
trovare nel dossier di accompagnamento, per altro molto ben fatto contenente le
varie “novelle” apportate dal legislatore, con i testi a confronto prima e dopo
DL Sviluppo.
Tralasciamo considerazioni ulteriori,
che potrebbero sollecitare dubbi di legittimità di queste operazioni,
quantomeno sul versante dei regolamenti parlamentari: ma perché inserire tale
specifica nel DL Sviluppo, quando in contemporanea c’era la discussione sul DL
74? E poi, perché promulgare un testo di legge, quello di conversione del DL 74
(l. 122/2012), quando di lì a poco sarebbe stato modificato dal DL Sviluppo? Se
c’è un modo di aggiungere caos al caos e di rendere quanto mai problematica la
lettura combinata delle norme, appena entrate in vigore, subito da aggiornare, questo è stato trovato! Con l’aggravante per di più che, nonostante l’emendamento pro-Ferrara fosse
stato approvato in concomitanza con l’ultima lettura al Senato del DL 74, la
modifica dell’art. 67-septies del DL Sviluppo non riceveva una sufficiente
attenzione ed evidenza nelle stesse Schede di lettura della legge di conversione al DL 74 (una volta si diceva “lavori
preparatori”) approntate dal Senato per la definitiva approvazione!
Ma come sempre succede, il disordine non
è solo questione di forma, ma si ripercuote sul contenuto: il coordinamento
creato tra il DL 74/2012 e l’art. 67-septies
è, infatti, quanto di più maldestro e approssimativo ci sia. Nella totale
ignoranza dell’architettura complessa e delicata in cui si articolano le
disposizioni pro-terremotati, frutto come visto nel post di venerdì, di una non
poco articolata stratificazione di atti (dal dm MEF 01/06/2012 al DL 74/2012),
il DL Sviluppo interviene con una disposizione che appare veramente arduo
inserire e contestualizzare.
Ma cosa contiene questo art. 67-septies?
In primo luogo, modifica direttamente
(ex autori tate si direbbe) l’Allegato I del dm MEF 01/06/2012, inserendo nell’elenco
dei Comuni terremotati i capoluoghi Mantova e Ferrara. In secondo luogo,
dispone l’integrale applicazione a questa nuova nomenclatura di “Comuni
terremotati” l’estensione integrale del DL 74.
Una disposizione chiara, ma
probabilmente solo in apparenza se è vero che da parti autorevoli (vedi CNA
Ferrara[2]) si viene denunciando l’inopinato
disallineamento del termine ultimo dei differimenti fiscali al 30/09, anziché al
30/11 come annunciato per le sospensioni previdenziali, per i mutui, per le
locazioni. Disallineamento che non è di poco conto: considerato che la disposizione
interessa non pochi autonomi che, anche complice la crisi, sogliono ripartire
in rate l’adempimento fiscale e che di fatto non disporrebbero di alcun
significativo beneficio, visto che usualmente i loro debiti tributari
scadrebbero comunque in corrispondenza a fine settembre-inizio ottobre. Il
beneficio della dilazione a queste condizioni sarebbe meramente platonico ed è
certo poco incoraggiante che CNA di Ferrara metta le mani avanti in questo
senso.
Certo, il deficit di coordinamento legislativo c’è: l’emendamento, infatti,
non tiene conto dei diversi livelli di espressione della normativa
pro-terremotati, che si è formata in tempi diversi e con differenziazioni e
specializzazioni. Come noto, infatti, il DL è sgorgato per “gemmazione”, a poco
a poco, col progredire dell’emergenza: prima è intervenuta la Dichiarazione
dello Stato d’emergenza (22 maggio); poi il DM MEF 01/06/2012 che ha stabilito
il differimento delle scadenze degli obblighi tributari (in via autonoma ex. l.
212/2000); poi il DL 74/2012. Cosìcchè la disciplina dei differimenti si trova
così articolata: i differimenti fiscali sono disciplinati nel Dm, quelli
previdenziali e ulteriori nell’art. 08 del DL 74. A questo punto, le obiezioni
di CNA sono più che giustificate sul versante tecnico-giuridico, perché in
effetti il DL Sviluppo, mentre include Ferrara tra i Comuni beneficiari delle
misure pro-terremoto, nulla dice sugli adempimenti fiscali, cosìcchè nel
silenzio parrebbero valere le stesse scadenze inizialmente previste per gli
altri Comuni, ovvero al 30/09.
Ma forse le paure di CNA Ferrara in parte qua sono eccessive: ci sono, infatti,
diversi elementi che palesano l’intenzione legislativa (anche se male espressa)
di allineare Ferrara anche per le scadenze fiscali al nuovo termine di
differimento del 30/11: innanzitutto, il primo comma dell’art. 08 novellato già
dalla legge 122/2012 aveva esteso al 30/11 la scadenza del termine di differimento
anche per gli adempimenti fiscali; modificato, quindi, l’elenco ex dm
includendovi Ferrara, l’estensione alla città estense della nuova scadenza
fiscale è logica e automatica!
Se possibile, però, c’è di peggio.
Nell’economia del DL 74 come modificato
dall’art. 67-septies dispongono che i differimenti ex. art. 08 per i Comuni
diversi da Ferrara e Mantova sono subordinati alla dimostrazione di un
"nesso causale" tra i danni riportati e gli eventi sismici: questo è
il caso del Comune di Argenta.
La disposizione è quanto di più ermetico
ci sia.
Prima facie, la norma pare modellata su quella analoga del dm, che prevedeva la
dilazione dei versamenti tributari per gli abitanti dei Comuni capoluogo
(Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo) che dimostrassero di
aver riportato lesioni tali da rendere le abitazioni inagibili, su declaratoria
degli organi competenti. Eppure, qualcosa non torna nell’insieme. Il Dm sul
punto era chiaro: da un lato, c’era un canale di ammissione automatica alle
sospensioni del dm (poi ex art. 08 DL 74) cui accedevano (“d’ufficio” si
direbbe) i residenti dei Comuni inclusi nell’Allegato I; dall’altro, c’era un
canale di ammissione su domanda, di singoli abitanti di Capoluoghi i quali
avrebbero potuto essere ammessi a tali benefici su richiesta e ad personam. L’art. 67-septies introduce
un tertium genus: ossia che Comuni
(si badi “enti esponenziali/collettivi”) siano ammessi “su domanda” ai benefici
del DL 74/2012 se dimostrano di essere stati danneggiati.
Ma che significa tutto questo?
Si noti che il DL non specifica nulla
sui requisiti di accesso a questo regime fiscale e amministrativo privilegiato:
forse che al Comune, per essere ammesso, occorre provare di essere stato
colpito dal sisma per intero? O per parti? E le parti come si misurano? In
densità di popolazione? Nel grado di vetustà degli immobili? Come si vede, simili
valutazioni esigono un’istruttoria complessa, i cui confini sono però
completamente negletti nell’art. 67-septies.
Né nel testo si trova un rinvio a verosimili disposizioni attuative.
Evidentemente, per le Aziende aventi
sede per questi Comuni ed eventualmente interessate alla pratica di
differimento, la tempistica è destinata a dilatarsi, al momento, senza
chiarezza alcuna su scadenze e modalità: è cioè verosimile che, ove i tempi si
allunghino, siano più funzionali altri strumenti: il credito d'imposta o il solve et repete (ma sul punto, molto
lacunoso, dovranno dire la loro gli organi ministeriali competenti).
L’incertezza è tale comunque da far
presagire che delle nuove opportunità del DL 74/2012 si avvantaggeranno certamente
più Ferrara e Mantova. A fare "la parte del leone" sarà la città a scapito della Provincia. Non è che per caso l’intervento
pro-terremoto è più di facciata che di sostanza? O forse l’intervento rivela
intenzioni di ampliamento della discrezionalità amministrativa in disposizioni “di
privilegio” secondo una purtroppo nota prassi clientelare?
Tralasciando di rispondere a questi poco
confortanti quesiti, crediamo che su un punto la normativa mantenga certezza.
Che ne è di quegli imprenditori che
hanno sede legale a Ferrara, ma svolgono attività d’impresa altrove? Ad esempio
in un Comune assolutamente non terremotato (es. Codigoro)? Potrà accedere ai
benefici di differimento fiscale e contributivo? Ebbene, dalla normativa
attuale si evince piuttosto chiaramente che queste speculazioni
non sono ammissibili.
Vari sono i segnali in questa direzione.
Innanzitutto, l’art. 08.04°comma, come
modellato dalla l. 122/2012 di conversione del DL 74/2012, che codifica, come
criterio valido per le “stabili organizzazioni” al confine tra Comuni
terremotati e non, il criterio secondo cui se la Società è composta da un Socio
che detiene più del 50% in un Comune classificato come terremotato questa
Società è classificata come “terremotata” ai fini dei benefici fiscali etc.
anche se detiene la sede legale in un Comune non terremotato.
Non servono “pandette” e ragionamenti
giuridici molto articolati per ritenere questa la ratio legis per decidere se
applicare o meno i benefici pro-terremoto per Società “al confine” (tra zone
tutelate e non): attinge la Società le sue risorse patrimoniali in maggioranza
da fonti di ricchezza presenti nel Comuni “terremotato”? Ovvero produce una
percentuale significativa di ricavi di gestione caratteristica nel Comune “terremotato”?
Allora, deve ritenersi ammessa ai benefici pro-terremoto, altrimenti no.
Ma anche a ritenere forzato il
riferimento all’art. 08.04° comma ed ad una presunta ratio comune, non si può fare a meno di notare come (in netto
parallelismo e corrispondenza) il dm MEF 01/06/2012 subordini i benefici del
differimento dei versamenti fiscali alla circostanza che il soggetto
interessato disponga di “sede legale” o “effettiva” nei Comuni ex. All. I.
Espressioni sintetiche, ma che chiaramente sottolineano la circostanza che la
fruizione dei benefici pro-terremotati è subordinata ad un legame territoriale
significativo con il “Comune terremotato” e non solo formale. Ci vuol poco per
ritenere che in parte qua, il Dm abbia recepito i ben noti orientamenti del
Fisco sul “domicilio fiscale” e le varie tecniche di accertamento/definizione,
per contrastare pratiche elusive (anche se va dato atto che forse tale
criterio, non potrà essere pianamente applicato, come pare, a tutti i termini
sospesi: quelli per il pagamento di mutui, locazioni etc: di qui ne esce un
quadro dell’art. 08 molto sbilanciato tra il “civile” e il “fiscale”).
Dr. Giorgio Frabetti,
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
[1]
Art. 67-septies. – (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). –
1. Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l’articolo 10 del presente decreto si
applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche´, ove
risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi
sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco
d’Oglio, Argenta".Questa la presentazione dell'articolo nel Dossier del
Servizio Studi del Senato: L’articolo 67-septies, introdotto nel corso
dell'esame presso la Camera dei deputati, estende l’applicabilità delle
disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e
del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’art.
10 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda), al territorio dei
comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di
causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – dei comuni di Castel
d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria,
Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta (comma 1). Si
ricorda che l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 precisa
l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge stesso ai
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In
particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto legge sono volte
a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle
popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M.
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori
indicati nei successivi decreti. Nell’allegato 1 al DM sono quindi individuati
i comuni danneggiati dagli eventi sismici. Il DM prevede, infine, che con un
successivo decreto del MEF vengano stabilite le modalità di effettuazione degli
adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla
base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 relativamente
ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il decreto.
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