Con la presente, segnaliamo l'immediata ricaduta applicativa dell'art. 46-bis del DL 83/2012 (DL Sviluppo) che ha sostanzialmente ripristinato i termini precedenti di rinnovo dei contratti a termine (10 gg. per rapporti inferiori a 06 mesi, 20 gg. per i rapporti superiori a 06 mesi), con riguardo alle "attività stagionali" così definite dall'art. 05.04-ter del D.lgs. 368/2001 (nella versione modificata dalla l. 247/2007).
La norma, per ripristinare la vecchia disciplina delle tempistiche di interruzione dei rapporti a termine, richiede che l'attività oggetto del rapporto a termine sia definibile "stagionale" secondo il meccanismo di fonti a questo fine definito dal comma 04-ter dell'art. 05 cit.
Per qualificare, quindi, un'attività come "stagionale" occorre verificare che tale attività sia:
- ricompresa nell'elenco di cui al DPR 1525/1963, oppure
- definita come tale dal CCNL.
Nei singoli settori, è frequente che la contrattazione collettiva individui autonomamente una serie di attività definite "stagionali": vuoi provvedendo ad "arricchire" una disciplina già definita nei suoi quadri generali dal DPR cit. (vedi CCNL Pubblici Esercizi, art.33; CCNL Ortofrutticoli-Agrumari Allegato 13; CCNL Alimentari Artigiani art. 38).
Evidentemente, le deroghe alla Monti-Fornero operano in relazione alla susisstenza di attività a termine inquadrabili in queste caratteristiche.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara
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