Forse che nella “lotteria” delle
sospensioni fiscali disposte dal DL Sviluppo a favore del Comune di Ferrara
(innovando la versione originale del DL 74/2012) sono comprese anche l’IVA, l’IRES,
l’IRAP? Per dire alcune delle imposte con cui i contribuenti specie imprese e
lavoratori autonomi. E’ questo un dilemma sul quale i Commercialisti ferraresi
si stanno dibattendo in questa vigilia di Ferragosto, accesa dalle novità del
DL Sviluppo che hanno portato all’inserimento del Comune di Ferrara nel “cratere”
del sisma.
La domanda è fondamentale e non può
essere elusa.
Innanzitutto,
è necessaria una premessa: siamo in presenza di una piccola “faglia” tra i vari
strati legislativi del post-terremoto, che, specie nella materia fiscale, sta
generando negli Operatori e Professionisti molti dubbi e incertezze. Da cosa
nasce questa … “faglia”? Dalla speciale (e complessa) architettura normativa
che si è volta per volta dipanata sul sisma Emiliano. Una costruzione day by day, pezzo per pezzo, costruita
alluvionalmente (come gran parte della cd “legislazione d’emergenza”), prima
con un dm di marca l. 212/2000 (Statuto
dei diritti del Contribuente) che ha anticipato le sospensioni fiscali, poi
al DL 74/2012 che ha ripreso il dm per farne il “calco” su cui modellare le
altre scadenze (INPS, INAIL, mutui, locazioni etc.). Come succede
frequentemente, questi interventi “alluvionali” e frammentari lasciano sul
campo sfasature, disposizioni frammentarie e disallineate che diventa davvero
arduo coordinare. Per dare un’idea di queste sfasature, il dm trattava delle
sospensioni automatiche (e non), riferendola a tutte le pratiche tributarie in
scadenza per i Comuni Terremotati (compresa la sospensione dei titoli esecutivi
di Equitalia!); viceversa, l’art. 08,
in apertura, si limitava (molto cripticamente) a richiamare il dm e a trattare solo
en passant delle “ritenute” fiscali, tacendo degli altri adempimenti. Poco
male, quando i destinatari del DL 74 erano gli stessi del Dm; molto male,
invece, quando il DL Sviluppo ha incluso Mantova e Ferrara nei Comuni
terremotati, non originariamente inclusi. Sul senso della loro inclusione ai
fini delle sospensioni fiscali, il dibattito in Ferrara si sta accendendo
vibratamente.
Nel precedente post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-sviluppo-ferrara-tra-i-comuni.html,
ci siamo diffusi sulla posizione prudente e un po’ scettica di CNA di Ferrara
portata a credere che il legislatore, nell’art. 67-septies DL 83/2012, abbia sì uniformato il Comune di Ferrara alla
disciplina del DL 74, ma si sia dimenticato di inserire una norma ad hoc per il
differimento delle scadenze fiscali di Ferrara; cosìcchè per essa (secondo CNA)
varrebbe ancora la scadenza al 30/09 (propria dell’originario Dm MEF del
01/06/2012) e non la nuova scadenza del 30/11.
Se possibile, però, in questi giorni,
non manca anche un’altra interpretazione: siccome l’articolo 08 DL 74/2012
(modificato in sede di conversione dalla legge 122/2012 ed esteso in via
generalizzata al Comune di Ferrara dall’art. 67-septies DL 83/2012), riferisce la scadenza del 30/11 alle sole “ritenute
fiscali”, non è possibile estendere la scadenza a ogni altro adempimento tributario
(IVA, IRAP, IRES etc.). L’argomento è lo stesso su cui Noi del resto ci siamo
lungamente dilungati venerdì scorso (http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-742012-in-via-di-conversione-ferrara.html):
le norme agevolative del DL sisma sono “norme eccezionali”, insuscettibili di
applicazione analogica ex. art. 14 Disp.Prel.
In questo post, impiegheremo un po’ di
spazio (e della pazienza dei lettori) per dipanare una risposta più articolata
e approfondita: senza avere la pretesa di fornire a Imprese, Professionisti e
lavoratori autonomi la risposta definitiva su quella che allo stato attuale
appare un’autentica sharada
legislativa, ma tentando, quantomeno, di impostare una mappatura credibile per impostare
una risposta credibile.
Chiediamo anticipatamente scusa ai lettori
se questo testo potrà apparire pensante e complesso; ma è anche la materia complessa
e l’incastro legislativo tra DL 74 e DL 83 realizzato dall’art. 67-septies molto problematico e macchinoso.
Al momento, queste appaiono le
osservazioni più plausibili da farsi sull'art. 67-septies DL 83/2012 che ha incluso Ferrara nelle disposizioni
pro-terremoto ex DL 74/2012.
Innanzitutto, chiariamoci un dato: il
fatto che l’art. 67-septies nomini il DL 74/2012 e non il dm MEF 01/06/2012 non è argomento sufficiente per
escludere Ferrara (e Mantova) dalle estensioni dai benefici fiscali
pro-terremotati. E questo, nonostante fosse proprio il dm MEF l’atto
preordinato a disporre tali sospensioni fiscali[1].
A questo fine, infatti, non ci vuole
molto per capire come l'art. 67-septies DL 83/2012 quando rinvia al
DL 74 per estenderne le disposizioni anche ai Comuni di Ferrara e Mantova, va
inteso come riferito alla legge 122/2012, nella quale il DL è stato trasformato
in sede di conversione. Il rinvio al DL 74 da parte dell'art. 67-septiesdeve
intendersi come "rinvio formale": in altre parole, nulla
specificando, l'art. 67-septies deve intendersi come rinvio ad
un atto legislativo-fonte del diritto, quindi comprensivo delle modifiche
frattanto prodotte (quindi, anche della l. 122/2012 che ha convertito in legge
il DL).
Ma soprattutto il rinvio al DL 74/2012 contiene
in sé il rinvio al contenuto del dm 01/06 cit. che deve ritenersi inglobato nel
DL stesso. Cosìcchè qualunque atto di legge (come il DL 83) oggi disponga l’estensione
a questo o a quel Comune del DL 74, automaticamente dispone l’estensione a quel
Comune anche delle sospensioni fiscali del dm 01/06!
DL 74/2012 e dm erano divenuti sostanzialmente "la stessa cosa"!
Uno stesso complesso normativo, assemblato e cucito insieme!
Dopo cioè che
i differimenti fiscali e previdenziali avevano avuto due avvii differenti (uno
con dm MEF 01/06/2012, l'altro con il DL 74/2012), Con l'entrata in vigore del
DL, il legislatore aveva cucito le disposizioni: da un lato, introducendo
l'art. 01 che, confermando la stessa elencazione contenuta nell'Allegato I del
dm 01/06/2012, allineava per gli stessi Comuni "terremotati" la
disciplina dei differimenti fiscali, quelli contributivi e altri. (in questo
modo, l'Allegato I del dm diventava parte integrante del DL!). Ma era lo
stesso DL nell’art. 08 a concepire le varie sospensioni causa sisma (INPS,
INAIL etc.) come "ampliamento" del dm, e non più solo del campo di
applicazione "soggettivo" (l'individuazione dei Comuni terremotati).
In questi termini, la sospensiva fiscale già disposta dal dm si sarebbe
potuta interpretare (già prima della conversione in legge) come
"recepita" nel corpus del DL.
A questo punto, si comprende agevolmente
perché le interpretazioni più restrittive, tese a circoscrivere la spettanza
delle sospensioni fiscali al 30/11 ai neo-inseriti Comuni di Ferrara e Mantova
siano interpretazioni prive di fondamento logico, esegetico … e politico!
Le parole, inanzitutto!
Se davvero il DL avesse sposato uno
spettro così ristretto dell’area dei beneficiari delle sospensioni fiscali
avrebbe usato queste parole:"ai Comuni già destinatari dei differimenti
fiscali del dm 01/06/2012, si applicano le sospensioni x,y,z". Invece, nel
testo del DL si trova scritto: "ai Comuni già destinatari dei differimenti
fiscali del dm 01/06/2012, si applicano in aggiunta (sott.alle
sospensioni fiscali del dm MEF) le sospensioni x,y,z". Le parole, in
questo caso, fanno la differenza! L'uso della parola "in aggiunta"
non può, pertanto, a questi fini, considerarsi neutrale, di mero richiamo
al dm MEF per l’evidente interpretatio
abrogans che altrimenti si realizzerebbe (diverse altrimenti sarebbero
state le disposizioni richiamate).
In questo senso, l'art. 08.01° comma DL
74/2012 (non mutato in sede di conversione) va inteso come vera e propria disposizione
di "sutura" tra tali due corpi normativi. Evidentemente, il "pacchetto" dei differimenti fiscali (tutti
gli "adempimenti tributari" del dm 01/06/2012, non solo le
"ritenute") è inteso dal legislatore come uno degli ... addendi di
questa "addizione"; e questo ci obbliga a presupporre che questo corpus normativo sia
stato "recepito" nel corpo del DL: altrimenti,
questa "aggiunta" non avrebbe alcun senso giuridico e politico!
Di qui, cadono automaticamente a Ns.
avviso le riserve di chi ritiene che il DL abbia disposto per i Comuni di
Ferrara e Mantova solo il differimento per le ritenute fiscali (al 30/11/12). A
parte l’evidente mancanza di senso di una simile operazione dal punto di vista
formale e contabile (perché sospendere versamenti che il Datore non effettua su
se stesso, ma sul Lavoratore, in qualità di Sostituto d’imposta? Una
macchinosità infinita!), se si coglie correttamente la portata della prima
parte dell’art. 08, diventa logico e coerente ritenere che le nuove scadenze
dei differimenti al 30/11/2012 si debbano riferire non solo alle
"ritenute", ma "in aggiunta", anche agli adempimenti
tributari di cui al dm. Di qui, anche per gli adempimenti tributari diversi
dalle ritenute fiscali, e già oggetto di disciplina del dm, le scadenze possono
intendersi tutte spostate dal 30/09 al 30/11, senza quelle sfasature e
disallineamenti rilevati da CNA Ferrara[2]
Nell'economia complessiva emergente dal
testo di conversione, la seconda parte dell'art. 08 riferita alle
"ritenute" deve, a questo punto, intendersi come
destinata specialmente ai Sostituti d'imposta (non per i contribuenti
in generale per cui valgono "in aggiunta" le sospensioni fiscali
recepite nel DL). Una speciale indicazione che forse appariva più chiara
nell'originaria versione del DL, dove la scadenza delle ritenute era allineata
al 30/09, tradizionale scadenza delle Dichiarazioni 770: cosìcchè la scadenza
assumeva in sè un significato gestionale molto più penetrante di adesso!
In altre parole, dal 06/06/2012 (data di
entrata in vigore del DL 74), dm 01/06/2012 e DL 74/2012 si considerano un
unico "organismo" ai fini normativi. Pertanto, pochi dubbi, al
momento possono residuare sulla circostanza che una disposizione così ampia e
onnicomprensiva come quella dell'art. 67-septies DL
83/2012 che ha esteso a Ferrara "tutta" la disciplina del DL,
senza nulla specificare, possa intendersi come riferita a tutto il ...
"pacchetto pro-terremotati": quindi, anche al dm e ai differimenti
tributari ivi previsti. Quindi, anche a IVA, IRES, IRAP e anche alle Cartelle
di Equitalia.
Un piccolo caveat, per Consulenti e Associazioni di Categoria che si
trovano a gestire a ridosso del sospirato riposo ferragostano la scomoda
partita delle sospensioni previdenziali e fiscali. Con riguardo alle
contribuzioni INPS e INAIL dei lavoratori Dipendenti, la sospensione deve
intendersi “per cassa” o “per competenza”?
Al riguardo, riteniamo più coerente col
tenore della norma (che parla di "versamenti") intendere
l'indicazione "30 novembre" come riferita alla
"cassa", in quanto indicazione più in linea col vigente
sistema di ritenute (ritenendo altresì che, in questi casi, l'indicazione
"mese di competenza" avrebbe dovuto essere esplicitata dalla norma).
Per quest'ordine di motivi, nelle lettere
di prassi per comunicare ai Dipendenti la sospensione della contribuzione INPS
(che sarà poi ripresa dai Dipendenti stessi alla fine della sospensione!) si
dovrà specificare che la sospensione opera dal mese di competenza "luglio
2012" fino al mese "ottobre 2012".
Naturalmente, questa indicazione vale
fino a diverso chiarimento degli organi amministrativi competenti.
Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara
[1] Il DL ha inserito Ferrara e Mantova
(e altri) nel novero dei "Comuni terremotati". Il DL non ha inteso
modificare questo o quell'articolo, ma ci vuol poco a comprendere come ad
essere maggiormente inciso siano proprio l'art. 01 del DL 74/2012 (Ambito
di applicazione soggettivo del Decreto) e lo stesso elenco (cui l'art. 01
rinvia) dei "Comuni terremotati" ex. Allegato I dm 01/06/2012. Per
questa via, quindi, la disciplina incide contemporaneamente su DL e dm!
[2]E’ interessante a questi fini scorrere gli
emendamenti della legge di conversione del DL dove si dice in modo molto
eloquente "sostituire la scadenza del 30/11, ovunque sia
previsto il 30/09" senza distinguere significativamente tra DL e dm! Della
serie: questo modus operandi ci porta a pensare che il
legislatore abbia dato per scontato l'inglobamento nel DL del dm!
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