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giovedì 9 agosto 2012

DL TERREMOTO: IL CONSULENTE DEL LAVORO (O CAF) NEL CRATERE DEL SISMA: AI CLIENTI LE AGEVOLAZIONI DEL DL SISMA? (UN POSSIBILE CASO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DL TERREMOTATI)


Oggi trattiamo questo caso.
Consideriamo un qualsiasi Consulente, Commercialista, Associazione avente sede a Ferrara (Comune Terremotato). Tale Consulente, Commercialista, CAF trascina nella sospensione anche il Cliente di altra località, anche se questo non è incluso nel novero dei nuovi Comuni “beneficiabili” (Argenta)? Che ne è ad esempio dell’INPS del lavoratore autonomo di Copparo che abbia il Commercialista ferrarese? O della Ditta con Dipendenti di Codigoro? Si applica anche a questi soggetti il differimento contributivo (e fiscale)?
Personalmente, a titolo di mera ipotesi di studio (assolutamente disinteressata) e senza avere alcuna pretesa concorrenziale sulle posizioni e le indicazioni che via via Professionisti e Consulenti esprimeranno, con riguardo al quesito de qua, propenderei per la risposta negativa.
Certo, la risposta positiva in apparenza sembra scontata e parrebbe … “non fare una grinza” (come si dice). A garantire questo esito, l’art. 08.04°comma DL 74/2012[1] (esteso evidentemente anche a Ferrara) secondo il quale devono intendersi differite automaticamente tutte le scadenze dei termini di Assistenza Fiscale etc. riguardanti i servizi verso la PA, anche svolti a favore di Comuni non terremotati. Il caso è stato sufficientemente esaminato nel post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-742012-in-via-di-conversione-ferrara.html, facendo l’esempio del CAF di Finale Emilia, bloccato da un crollo, il cui blocco trascina con sé le pratiche fiscali etc. di soggetti assistiti, anche residenti in Comuni non terremotati. Nel post citato, abbiamo parlato di “estensione dei differimenti causa sisma per connessione”.
Tutto chiaro? Assolutamente no! Il quadro, invece, risulta sufficientemente complesso e articolato da indurre Aziende e loro Consulenti (o Associazioni di Categoria) a monitorare attentamente le loro casistiche, per evitare brutte sorprese!
Intanto, resta da dimostrare se nelle “pratiche amministrative anche a favore di Clienti non residenti nei territori colpiti dal sisma” possano includersi anche le pratiche di denuncia INPS e IRPEF! Cosa non da poco!
In secondo luogo, anche prescindendo da simili profili fiscali e contributivi, sarebbe poco accorto ignorare che art. 67-septies DL 83/2012 e art. 08.04°comma DL 74/2012 collidono!
Ora, l’art. 67-septies (di cui non si deplorerà mai abbastanza la pessima fattura tecnica) dispone l’estensione del DL74/2012 al Comune di Ferrara e Mantova in via “automatica”. Viceversa, per altri Comuni del ferrarese e mantovano originariamente non inclusi nel “cratere” del sisma, l’ammissione ai benefici del DL 74/2012 non è automatica, ma è subordinata ad un accertamento degli effettivi danni riportati (estensione discrezionale caso per caso).
Come negare che, applicando nell’accezione più pedissequa e letterale l’art. 08.04°comma DL 74/2012 (vedi all’inizio), alla fine si determini proprio l’interpretatio abrogans della seconda parte dell’art. 67-septies?
L’art. 08.04, deve essere coordinato con l’art. 67-septies; diversamente, si presterebbe ad operare (contrariamente alla ratio legis dell’art. 67-septies seconda parte) come grimaldello capace di ampliare indiscriminatamente la serie dei soggetti beneficiabili. Come se bastasse ad una Ditta avvalersi al tempo del terremoto di un Consulente di Ferrara (perché no? Retrodatando la lettera di incarico, ove possibile) per estendere i benefici pro-sisma in qualunque sede sia domiciliata, anche fuori dai Comuni “nuovi” ex. art. 67-septies DL!
Così non può essere per il semplice motivo che la modifica dell’art. 67-septies, conferma un architrave già chiaramente enunciato nel DL 74: ossia che la platea dei beneficiari delle disposizioni del DL Sisma deve intendersi come una “serie chiusa” [2], con ciò conferendo all’elencazione dei “Comuni terremotati” un crisma di tassatività. In altre parole, la nuova elencazione dell’art. 67-septies va evidentemente intesa non solo come norma che individua nuovi beneficiari del DL Sisma, ma va anche intesa a contrariis come tassativa esclusione dei comuni diversi e non nominati: come, ad esempio, Ostellato, Codigoro, Comacchio, Tresigallo, Copparo etc. Con quale diritto questi, usciti dalla porta, potrebbero rientrare dalla finestra ex. art. 08.04°comma (tramite, ad esempio, un mero incarico di consulenza a un Professionista, CAF di Ferrara?)
Questa interpretazione quindi non pare potersi accogliere, perché patentemente in contrasto con il tenore di “tassatività” con cui l’art. 01 DL 74 (anche modificato dall’art. 67-septies del DL Sviluppo) procede ad individuare la platea dei Comuni beneficiabili dalle provvidenze pro-terremoto. Tassatività che deve intendersi corollario inevitabile delle disposizioni del DL 74/2012, intese quale norme “eccezionali” a sostegno delle popolazioni terremotate!
Di più: a mio modesto giudizio, la sezione di art. 67-septies DL 83/2012 dove, per i Comuni diversi da Ferrara e Mantova, si dispone l’applicazione del DL 74/2012 in subordine alla prova del “nesso causale tra sisma e danni”, deve essere interpretata come una clausola generale destinata ad incidere indiscriminatamente su ogni disposizione del DL 74/2012, per attenuarne gli effetti automatici, ove previsti. Effetti automatici, giustificabili nella prima versione del DL “a caldo” del sisma e per i Comuni più vicini al “cratere” del terremoto; ma meno giustificabili per … gli “ultimi arrivati”!
Una “clausola generale” che conferma e rafforza la ratio politico-legislativa già espressa nell’art. 01.01°comma ult. parte del DL (che rimetteva al solo DM MEF l’individuazione di altri Comuni terremotati) che connetteva all’Elenco dei comuni “colpiti dal sisma” ex. art. 01 DL un ruolo di “serie chiusa”. Come negare, allora, che tale “clausola limitativa” possa operare anche per l’art. 08.04°comma?
La gravità del quesito è poi accresciuta dalla circostanza che la materia de qua risulta soggetta a vincoli per la legislazione di principio sulla Protezione Civile[3], i cui parametri, essenzialmente basati su criteri di tassativa connessione tra benefici pro-sisma ed eventi di danni da sisma, condiziona la stessa legittimità costituzionale della norma de qua. In conclusione, l’interpretazione da Noi contestata dell’art. 08.04°comma risulta rafforzata dall’elevata prognosi di incostituzionalità che discenderebbe all’articolo del DL citato, ove interpretato al di fuori della cornice interpretativa qui modestamente ricostruita. Prognosi di incostituzionalità che, stando al calco di queste disposizioni che si rinviene nell’art. 05-ter l. 225/1992, sembra colpire tutte quelle disposizioni che estendano benefici fiscali oltre i limiti e il regime di stretta tassatività e di “forza maggiore” postulato dalla legge quadro nominata (vera e propria legge quadro dei benefici pro-terremoto!).
Tirando le somme, l’art. 67-septies DL 83/2012, in combinato disposto con l’art. 08.04°comma DL 74/2012 va interpretato e applicato secondo un canone eminentemente “storico”, volto a “cristallizzarne” l’applicazione diciamo “automatica” solo a favore di CAF etc. aventi sede nei Comuni “storicamente” terremotati, ossia contemplati fin da subito nell’Allegato I, “a caldo” dell’emergenza sismica, non per i Comuni inseriti nello stesso elenco in “seconda battuta” (come Argenta, Castel d’Ario etc.).
Piccolo caveat. Quanto detto sopra non impedisce, però, che, previa allegazione specifica di “forza maggiore”, un Contribuente di Comune non compreso nemmeno nella nuova nomenklatura dei “Comuni sismici” ex DL 74/2012, possa invocare l’esimente dalle sanzioni per tardivo e mancato pagamento nei termini, se davvero il proprio Consulente o CAF domiciliato a Ferrara abbia subito blocchi o ritardi a causa del sisma. Ma, come ognuno può vedere, in questo caso, versiamo nella prova dell’esimente da “forza maggiore”, il cui onere probatorio incombe sul Contribuente ex. l. 689/1981, senza operare in via automatica come nello schema originario ex. art. 08.04°comma DL 74/2012.

Questa al momento è l’emergenza interpretativa più notevole.

A margine, comunque, non possiamo fare a meno di ritrovare nel DL tutta una serie di indici, che paiono supportare (in chiave di interpretazione sistematica) un simile esito interpretativo.
Innanzitutto, rifacendoci a quanto da Noi scritto nel post di venerdì scorso, la fattispecie ex. art. 08.04°comma, appariva poter operare (già nel vigore del DL non convertito) con una causale giuridica speciale e diversa dall’Allegato I dm MEF, riconducibile ad una causa di forza maggiore nominata nel comma 06 del medesimo art. 08. Causale che (come segnalato nel ns. post) ben avrebbe potuto legittimare a livello interpretativo il dubbio che alla fine il beneficio ex art. 08.04°comma non sia stato concepito dal legislatore come indiscriminatamente automatico, ma come soggetto a onere della prova della “forza maggiore”[4] (o inversione dell’onere della prova) del soggetto che intenda beneficiarne.
Un’indicazione, che è sincrona, come già illustrato in quel post, alla “novella” subita dal comma 04 dell’art. 08 che, per attrarre ai benefici pro-terremoto le “società di servizi” o di “persone” (che gestiscono servizi amministrativi per privati verso la PA) non aventi sede nei Comuni terremotati ex. Allegato I richiede che i Soci siano residenti nei Comuni terremotati e possiedano almeno il 50% delle quote. Una disposizione questa che prima facie si legge in termini di favore, ma che, letta in controluce, lascia trasparire un nemmeno troppo nascosto intento antielusivo, idoneo cioè a radicare nella “residenza personale effettiva” il criterio per applicare i benefici pro-terremoto nella più pretta tradizione delle imposte sui redditi.
Criteri che, tra l’altro, traspaiono anche nel testo del dm 01/06/2012 che subordina l’applicazione dei benefici al possesso (in chiave alternativa) di residenza formale o di “sede effettiva” nei Comuni terremotati, lasciando chiaramente intendere l’intento del Fisco di disconoscere i benefici se le residenze nei Comuni terremotati sono meramente fittizie e di comodo!
Quindi, il dato che emerge da questa pur sommaria disanima della normativa è il seguente: il DL 74/2012, già prima della conversione nella l. 122/2012 individuava come “criterio dominante” per decidere l’applicazione dei benefici pro-sisma la “residenza/domicilio fiscale-IRPEF”. E questo criterio risulta rafforzato dalla speciale conformazione che la normativa del DL 74/2012 riceve dal disposto dell’art. 67-septies DL 83/2012.

Al momento, questa è l’indicazione che a mio giudizio è esegeticamente più coerente. Naturalmente, dissentire è legittimo (specie quando la norma non solo non è chiara, ma è formulata male): con questo, pertanto, escludiamo qualunque giudizio o peggio intenzioni competitive con quei Professionisti che siano di diversa opinione.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d’Azienda in Ferrara


[1] Questa disposizione ricalca in modo quasi identico la disposizione a suo tempo dettata per il terremoto de L’Aquila dall’art. 08.01°comma lett. c) DL 39/2009 che prevedeva: “la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2. Il DL 74/2012 ha ripreso questa norma, dandovi una formulazione ancora più radicale ampliando tali benefici oltre imprese e lavoratori autonomi: “Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”. Dal confronto dei due testi legislativi, si deduce chiaramente che nelle fattispecie considerate è compendiato un caso di “forza maggiore”, che ha impedito l’estrinsecazione dei servizi CAF etc. in capo a CAF “terremotati” anche a favore di soggetti non terremotati. Si consideri, tra l’altro, che questa estensione è di fatto già coperta dalla legge 689/1981, che impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative per cause di forza maggiore; a rigore l’art. 08 cit. potrebbe essere addirittura superfluo! Ma allora, a cosa serve l’art. 08.04? L’articolo 08 cit. garantisce a questa regola di diritto un’applicazione automatica, senza passare per altrimenti inevitabili oneri istruttori in capo agli organi inquirenti (evidente, quindi, la finalità deflativa della norma, per evitare oneri istruttori inutili e inutili procedimenti sanzionatori). L’art. 08 (come il suo parallelo disposto del DL Abruzzo) non è concepito per mutare la serie (rigorosamente chiusa!) dei Comuni beneficiabili dalle sospensioni fiscali e previdenziali: per questo resta la competenza del dm MEF (ovvero della Presidenza del Consiglio investita dei poteri di ordinanza d’emergenza ex. l. 225/1992), rispettivamente richiamati nell’ art. 01 sia del DM Emilia, e nell’art. 01 DL Abruzzo. Impostazione per altro mutuata dall’ art. 6, Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263 conv. con modif. in legge 6 dicembre 2006, n. 290 la presente legge si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.


[2] Si consideri del resto che l’art. 01.01°comma ult. parte, riferendo il campo di applicazione del DL 74/2012 (ancora nella versione post-conversione) a “territori ulteriori individuati con Decreto del Ministero dell’Economia”, individua un sistema di fonti dove la fonte ministeriale è individuata come “fonte dominante” nell’individuazione dei “Comuni terremotati” e concorre ad individuare un regime in cui la nomenklatura dei beneficiari delle agevolazioni pro-sisma costituisce una “serie chiusa”, non allargabile con margini discrezionali o facili autonatismi. E ci sono molti dati per ritenere che una simile “gerarchia” si sia conservata nel disegno legislativo, pure dopo l’introduzione dell’art. 67-septies DL 83/2012, che pure ha di fatto “scavalcato” il MEF, mutando lui stesso l’elenco dei Comuni terremotati (includendo Ferrara, Mantova etc). Siamo, cioè, portati ad escludere che l’introduzione dell’art. 67-septies DL 74/2012 abbia comportato l’abrogazione, anche implicita dell’art. 01.01°comma ult. parte: non solo perché di questo articolo nel DL Sviluppo manca l’abrogazione espressa, ma anche perché si coglie nelle specifiche limitazioni che emergono dalle aperture dell’art. 67-septies per i Comuni terremotati diversi da Ferrara e Mantova: .: praticamente un indice della consapevolezza/coscienza del legislatore di invadere un territorio altrui (del MEF), diversamente tanta cautela e macchinosa circospezione sarebbe incomprensibile! La mancata abrogazione dell’art. 01.01°comma ult. parte DL 74/2012, quindi, deve intendersi come coerente con la ratio stessa dell’art. 67-septies seconda parte il mantenere quel regime di “serie chiusa” dei Comuni terremotati (non allargabile da interventi interpretativi e discrezionali) come era nell’originario disegno dell’art. 01.01°comma DL cit.

[3] A margine, non si può poi fare a meno di rilevare il calco che all’art.67-septies deriva dall’art. 05.05-ter della legge 225/1992 (Protezione Civile) come modificato dai DDLL Sisma per l’Abruzzo, anche a sanatoria ex post di interventi per “ordinanze con tingibili e urgenti” della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio molto discussi e criticati sia nel merito politico, sia nel merito tecnico. Detto articolo specifica: “In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo”. Investendo tali disposizioni una legge-quadro, è evidente che siamo in presenza di disposizioni che dettano l’ossatura di base per la legittimità (amministrativa e costituzionale) di tutti gli atti emanati su questa base. In punto di differimenti fiscali e contributivi, la legge specifica che questi devono intendersi circoscritti, proporzionati ai soggetti che hanno riportato eventi dannosi, con ciò condannando a illegittimità certa tutte le disposizioni (amministrative e di legge) che senza giustificato motivo derogassero a questi parametri. Evidentemente, da questa legge discende il vincolo normativo affinché l’individuazione dei destinatari sia collegata ai danni e sia tassativa, non soggetta ad applicazioni discrezionali. Ne discende, allora, che l’interpretazione che sopra si propone del rapporto art. 67-septies e art. 08.04°comma DL 74/2012 è al momento l’unica che salva la legittimità costituzionale della normativa de qua.
[4] Come noto, ha fatto molto discutere la curiosa fattura dell’art. 08.01°comma DL 74/2012 che, mentre “tirava via” sugli obblighi tributari dei Contribuenti residenti nei territori terremotati, si dilungava sulla fattispecie (di problematica gestione) delle ritenute IRPEF, espressamente soggette a differimento, prima al 30/09/2012, poi al 30/11/2012. Questa particolare evidenza potrebbe invero giustificarsi proprio alla luce dell’art. 05-ter l. 225/1992 che, nel regolare le condizioni generali di legittimità degli atti normativi causa-sisma, dedicava un capito a parte al differimento/sospensione dei Sostituti d’Imposta: di regola, esenti dai differimenti, salvo il caso in cui i danni avessero determinato concreti impedimenti. In altre parole, nello schema-base della legge-quadro sulla Protezione Civile, le ritenute in sospensione d’imposta non sono soggette a differimento, salvo prova di impedimento … per “forza maggiore”. Di qui, la tecnica manifestamente “puntiforme” adottata dall’art. 08 DL Sisma rispetto all’ipotesi di Sostituzione d’imposta si giustifica nella parziale “deroga” a questa regola, che però, in analogia con la tecnica adottata per l’art. 08.04°comma, viene attuata non mediante la riformulazione diretta di una nuova norma, quanto come presunzione ope legis di “forza maggiore” nella prospettiva di semplificare i controlli per eventuali sanzioni da parte degli organi inquirenti (che davanti alle anomalie apparenti determinate dal sisma potrebbero essere indotti a sanzionare, salvo poi disappplicare: con perdita e dispendio di tempo per l’azione ispettiva!). Il punto è, però, che la “forza maggiore” sia nell’art. 08.01°comma sia nell’art. 08.04°comma viene continuamente presupposta ed è difficile in sede interpretativa (e di eventuale giudizio di legittimità costituzionale) disconoscerne la rilevanza per l’interpretazione dell’intera normativa delle sospensioni. Quindi, la rilevanza della “forza maggiore” per applicare l’art. 08.04°comma a CAF, Consulenti di Comuni terremotati con estensione dei differimenti ai Clienti ovunque questi si trovino (quindi anche al di fuori dei Comuni terremotati anche nominati dall’art. 67-septies DL 83/2012) diventa elemento decisivo per valutare l’applicazione della norma de qua, in condizioni di non manifesta irragionevolezza ex. art. 03 Cost. e di legittimità costituzionale.

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