Oggi trattiamo questo caso.
Consideriamo un qualsiasi Consulente, Commercialista,
Associazione avente sede a Ferrara (Comune Terremotato). Tale Consulente, Commercialista, CAF trascina nella sospensione
anche il Cliente di altra località, anche se questo non è incluso nel novero
dei nuovi Comuni “beneficiabili” (Argenta)? Che ne è ad esempio dell’INPS del
lavoratore autonomo di Copparo che abbia il Commercialista ferrarese? O della
Ditta con Dipendenti di Codigoro? Si applica anche a questi soggetti il
differimento contributivo (e fiscale)?
Personalmente, a titolo di mera ipotesi
di studio (assolutamente disinteressata) e senza avere alcuna pretesa
concorrenziale sulle posizioni e le indicazioni che via via Professionisti e
Consulenti esprimeranno, con riguardo al quesito de qua, propenderei per la risposta negativa.
Certo, la risposta positiva in apparenza
sembra scontata e parrebbe … “non fare una grinza” (come si dice). A garantire
questo esito, l’art. 08.04°comma DL 74/2012[1] (esteso evidentemente
anche a Ferrara) secondo il quale devono intendersi differite automaticamente
tutte le scadenze dei termini di Assistenza Fiscale etc. riguardanti i servizi
verso la PA, anche svolti a favore di Comuni non terremotati. Il caso è stato
sufficientemente esaminato nel post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-742012-in-via-di-conversione-ferrara.html,
facendo l’esempio del CAF di Finale Emilia, bloccato da un crollo, il cui
blocco trascina con sé le pratiche fiscali etc. di soggetti assistiti, anche
residenti in Comuni non terremotati. Nel post citato, abbiamo parlato di
“estensione dei differimenti causa sisma per connessione”.
Tutto chiaro? Assolutamente no! Il quadro, invece, risulta
sufficientemente complesso e articolato da indurre Aziende e loro Consulenti (o
Associazioni di Categoria) a monitorare attentamente le loro casistiche, per
evitare brutte sorprese!
Intanto, resta da dimostrare se nelle
“pratiche amministrative anche a favore di Clienti non residenti nei territori
colpiti dal sisma” possano includersi anche le pratiche di denuncia INPS e
IRPEF! Cosa non da poco!
In secondo luogo, anche prescindendo da
simili profili fiscali e contributivi, sarebbe poco accorto ignorare che art.
67-septies DL 83/2012 e art.
08.04°comma DL 74/2012 collidono!
Ora, l’art. 67-septies (di cui non si deplorerà mai abbastanza la pessima fattura
tecnica) dispone l’estensione del DL74/2012 al Comune di Ferrara e Mantova in
via “automatica”. Viceversa, per altri Comuni del ferrarese e mantovano
originariamente non inclusi nel “cratere” del sisma, l’ammissione ai benefici
del DL 74/2012 non è automatica, ma è subordinata ad un accertamento degli
effettivi danni riportati (estensione discrezionale caso per caso).
Come negare che, applicando
nell’accezione più pedissequa e letterale l’art. 08.04°comma DL 74/2012 (vedi
all’inizio), alla fine si determini proprio l’interpretatio abrogans della seconda parte dell’art. 67-septies?
L’art. 08.04, deve essere coordinato con
l’art. 67-septies; diversamente, si
presterebbe ad operare (contrariamente alla ratio
legis dell’art. 67-septies
seconda parte) come grimaldello capace di ampliare indiscriminatamente la serie
dei soggetti beneficiabili. Come se bastasse ad una Ditta avvalersi al tempo
del terremoto di un Consulente di Ferrara (perché no? Retrodatando la lettera
di incarico, ove possibile) per estendere i benefici pro-sisma in qualunque
sede sia domiciliata, anche fuori dai Comuni “nuovi” ex. art. 67-septies DL!
Così non può essere per il semplice
motivo che la modifica dell’art. 67-septies,
conferma un architrave già chiaramente enunciato nel DL 74: ossia che la platea
dei beneficiari delle disposizioni del DL Sisma deve intendersi come una “serie
chiusa” [2], con ciò conferendo
all’elencazione dei “Comuni terremotati” un crisma di tassatività. In altre
parole, la nuova elencazione dell’art. 67-septies va evidentemente intesa non
solo come norma che individua nuovi beneficiari del DL Sisma, ma va anche
intesa a contrariis come tassativa esclusione
dei comuni diversi e non nominati: come, ad esempio, Ostellato, Codigoro,
Comacchio, Tresigallo, Copparo etc. Con quale diritto questi, usciti dalla
porta, potrebbero rientrare dalla finestra ex. art. 08.04°comma (tramite, ad
esempio, un mero incarico di consulenza a un Professionista, CAF di Ferrara?)
Questa interpretazione quindi non pare
potersi accogliere, perché patentemente in contrasto con il tenore di
“tassatività” con cui l’art. 01 DL 74 (anche modificato dall’art. 67-septies del DL Sviluppo) procede ad
individuare la platea dei Comuni beneficiabili dalle provvidenze pro-terremoto.
Tassatività che deve intendersi corollario inevitabile delle disposizioni del
DL 74/2012, intese quale norme “eccezionali” a sostegno delle popolazioni
terremotate!
Di più: a mio modesto giudizio, la
sezione di art. 67-septies DL 83/2012
dove, per i Comuni diversi da Ferrara e Mantova, si dispone l’applicazione del
DL 74/2012 in subordine alla prova del “nesso causale tra sisma e danni”, deve
essere interpretata come una clausola generale destinata ad incidere
indiscriminatamente su ogni disposizione del DL 74/2012, per attenuarne gli
effetti automatici, ove previsti. Effetti automatici, giustificabili nella
prima versione del DL “a caldo” del sisma e per i Comuni più vicini al
“cratere” del terremoto; ma meno giustificabili per … gli “ultimi arrivati”!
Una “clausola generale” che conferma e
rafforza la ratio
politico-legislativa già espressa nell’art. 01.01°comma ult. parte del DL (che
rimetteva al solo DM MEF l’individuazione di altri Comuni terremotati) che
connetteva all’Elenco dei comuni “colpiti dal sisma” ex. art. 01 DL un ruolo di
“serie chiusa”. Come negare, allora, che tale “clausola limitativa” possa
operare anche per l’art. 08.04°comma?
La gravità del quesito è poi accresciuta
dalla circostanza che la materia de qua risulta soggetta a vincoli per la
legislazione di principio sulla Protezione Civile[3], i cui parametri,
essenzialmente basati su criteri di tassativa connessione tra benefici
pro-sisma ed eventi di danni da sisma, condiziona la stessa legittimità
costituzionale della norma de qua. In
conclusione, l’interpretazione da Noi contestata dell’art. 08.04°comma risulta
rafforzata dall’elevata prognosi di incostituzionalità che discenderebbe
all’articolo del DL citato, ove interpretato al di fuori della cornice
interpretativa qui modestamente ricostruita. Prognosi di incostituzionalità
che, stando al calco di queste disposizioni che si rinviene nell’art. 05-ter l. 225/1992, sembra colpire tutte
quelle disposizioni che estendano benefici fiscali oltre i limiti e il regime
di stretta tassatività e di “forza maggiore” postulato dalla legge quadro
nominata (vera e propria legge quadro dei benefici pro-terremoto!).
Tirando le somme, l’art. 67-septies DL 83/2012, in combinato
disposto con l’art. 08.04°comma DL 74/2012 va interpretato e applicato secondo
un canone eminentemente “storico”, volto a “cristallizzarne” l’applicazione diciamo
“automatica” solo a favore di CAF etc. aventi sede nei Comuni “storicamente” terremotati,
ossia contemplati fin da subito nell’Allegato I, “a caldo” dell’emergenza
sismica, non per i Comuni inseriti nello stesso elenco in “seconda battuta”
(come Argenta, Castel d’Ario etc.).
Piccolo caveat. Quanto detto sopra non impedisce, però, che, previa allegazione specifica
di “forza maggiore”, un Contribuente di Comune non compreso nemmeno nella nuova
nomenklatura dei “Comuni sismici” ex DL 74/2012, possa invocare l’esimente
dalle sanzioni per tardivo e mancato pagamento nei termini, se davvero il
proprio Consulente o CAF domiciliato a Ferrara abbia subito blocchi o ritardi a
causa del sisma. Ma, come ognuno può vedere, in questo caso, versiamo nella
prova dell’esimente da “forza maggiore”, il cui onere probatorio incombe sul
Contribuente ex. l. 689/1981, senza operare in via automatica come nello schema
originario ex. art. 08.04°comma DL 74/2012.
Questa al momento è l’emergenza
interpretativa più notevole.
A margine, comunque, non possiamo fare a
meno di ritrovare nel DL tutta una serie di indici, che paiono supportare (in
chiave di interpretazione sistematica) un simile esito interpretativo.
Innanzitutto, rifacendoci a quanto da
Noi scritto nel post di venerdì scorso, la fattispecie ex. art. 08.04°comma, appariva
poter operare (già nel vigore del DL non convertito) con una causale giuridica
speciale e diversa dall’Allegato I dm MEF, riconducibile ad una causa di forza
maggiore nominata nel comma 06 del medesimo art. 08. Causale che (come
segnalato nel ns. post) ben avrebbe potuto legittimare a livello interpretativo
il dubbio che alla fine il beneficio ex art. 08.04°comma non sia stato
concepito dal legislatore come indiscriminatamente automatico, ma come soggetto
a onere della prova della “forza maggiore”[4] (o inversione dell’onere
della prova) del soggetto che intenda beneficiarne.
Un’indicazione, che è sincrona, come già
illustrato in quel post, alla “novella” subita dal comma 04 dell’art. 08 che,
per attrarre ai benefici pro-terremoto le “società di servizi” o di “persone”
(che gestiscono servizi amministrativi per privati verso la PA) non aventi sede
nei Comuni terremotati ex. Allegato I richiede che i Soci siano residenti nei
Comuni terremotati e possiedano almeno il 50% delle quote. Una disposizione questa
che prima facie si legge in termini
di favore, ma che, letta in controluce, lascia trasparire un nemmeno troppo
nascosto intento antielusivo, idoneo cioè a radicare nella “residenza personale
effettiva” il criterio per applicare i benefici pro-terremoto nella più pretta
tradizione delle imposte sui redditi.
Criteri che, tra l’altro, traspaiono
anche nel testo del dm 01/06/2012 che subordina l’applicazione dei benefici al
possesso (in chiave alternativa) di residenza formale o di “sede effettiva” nei
Comuni terremotati, lasciando chiaramente intendere l’intento del Fisco di
disconoscere i benefici se le residenze nei Comuni terremotati sono meramente
fittizie e di comodo!
Quindi, il dato che emerge da questa pur
sommaria disanima della normativa è il seguente: il DL 74/2012, già prima della
conversione nella l. 122/2012 individuava come “criterio dominante” per
decidere l’applicazione dei benefici pro-sisma la “residenza/domicilio
fiscale-IRPEF”. E questo criterio risulta rafforzato dalla speciale
conformazione che la normativa del DL 74/2012 riceve dal disposto dell’art. 67-septies DL 83/2012.
Al momento, questa è l’indicazione che a
mio giudizio è esegeticamente più coerente. Naturalmente, dissentire è
legittimo (specie quando la norma non solo non è chiara, ma è formulata male):
con questo, pertanto, escludiamo qualunque giudizio o peggio intenzioni
competitive con quei Professionisti che siano di diversa opinione.
Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d’Azienda
in Ferrara
[1] Questa disposizione ricalca in modo quasi identico
la disposizione a suo tempo dettata per il terremoto de L’Aquila dall’art.
08.01°comma lett. c) DL 39/2009 che prevedeva: “la non applicazione delle
sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di
lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti
operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma
2, sia delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data
del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti
comuni di cui all'articolo 1, comma 2”. Il DL 74/2012 ha ripreso questa
norma, dandovi una formulazione ancora più radicale ampliando tali benefici
oltre imprese e lavoratori autonomi: “Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli
adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di
aziende e clienti non operanti nel territorio”. Dal confronto dei due testi
legislativi, si deduce chiaramente che nelle fattispecie considerate è
compendiato un caso di “forza maggiore”, che ha impedito l’estrinsecazione dei
servizi CAF etc. in capo a CAF “terremotati” anche a favore di soggetti non
terremotati. Si consideri, tra l’altro, che questa estensione è di fatto già
coperta dalla legge 689/1981, che impedisce l’applicazione delle sanzioni
amministrative per cause di forza maggiore; a rigore l’art. 08 cit. potrebbe
essere addirittura superfluo! Ma allora, a cosa serve l’art. 08.04? L’articolo
08 cit. garantisce a questa regola di diritto un’applicazione automatica, senza
passare per altrimenti inevitabili oneri istruttori in capo agli organi
inquirenti (evidente, quindi, la finalità deflativa della norma, per evitare
oneri istruttori inutili e inutili procedimenti sanzionatori). L’art. 08 (come
il suo parallelo disposto del DL Abruzzo) non è concepito per mutare la serie
(rigorosamente chiusa!) dei Comuni beneficiabili dalle sospensioni fiscali e
previdenziali: per questo resta la competenza del dm MEF (ovvero della
Presidenza del Consiglio investita dei poteri di ordinanza d’emergenza ex. l.
225/1992), rispettivamente richiamati nell’ art. 01 sia del DM Emilia, e
nell’art. 01 DL Abruzzo. Impostazione per altro mutuata dall’ art. 6,
Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263 conv. con modif. in legge 6 dicembre 2006,
n. 290 la presente legge si interpreta nel senso che le disposizioni delle
ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi
si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed
operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
[2] Si consideri del resto che l’art.
01.01°comma ult. parte, riferendo il campo di applicazione del DL 74/2012
(ancora nella versione post-conversione) a “territori ulteriori individuati con
Decreto del Ministero dell’Economia”, individua un sistema di fonti dove la
fonte ministeriale è individuata come “fonte dominante” nell’individuazione dei
“Comuni terremotati” e concorre ad individuare un regime in cui la nomenklatura
dei beneficiari delle agevolazioni pro-sisma costituisce una “serie chiusa”,
non allargabile con margini discrezionali o facili autonatismi. E ci sono molti
dati per ritenere che una simile “gerarchia” si sia conservata nel disegno
legislativo, pure dopo l’introduzione dell’art. 67-septies DL 83/2012, che pure ha di fatto “scavalcato” il MEF, mutando
lui stesso l’elenco dei Comuni terremotati (includendo Ferrara, Mantova etc).
Siamo, cioè, portati ad escludere che l’introduzione dell’art. 67-septies DL 74/2012 abbia comportato
l’abrogazione, anche implicita dell’art. 01.01°comma ult. parte: non solo
perché di questo articolo nel DL Sviluppo manca l’abrogazione espressa, ma
anche perché si coglie nelle specifiche limitazioni che emergono dalle aperture
dell’art. 67-septies per i Comuni terremotati diversi da Ferrara e Mantova: .: praticamente un
indice della consapevolezza/coscienza del legislatore di invadere un territorio
altrui (del MEF), diversamente tanta cautela e macchinosa circospezione sarebbe
incomprensibile! La mancata abrogazione dell’art. 01.01°comma ult. parte DL
74/2012, quindi, deve
intendersi come coerente con la ratio
stessa dell’art. 67-septies seconda
parte il mantenere quel regime di “serie chiusa” dei Comuni terremotati (non
allargabile da interventi interpretativi e discrezionali) come era
nell’originario disegno dell’art. 01.01°comma DL cit.
[3] A margine, non
si può poi fare a meno di rilevare il calco che all’art.67-septies deriva dall’art. 05.05-ter della legge 225/1992 (Protezione
Civile) come modificato dai DDLL Sisma per l’Abruzzo, anche a sanatoria ex post di interventi per “ordinanze con
tingibili e urgenti” della Protezione Civile e della Presidenza del Consiglio
molto discussi e criticati sia nel merito politico, sia nel merito tecnico.
Detto articolo specifica: “In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che
subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle
abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per
gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini
per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti
con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista
temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti
soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La
sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da
porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i
danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le
ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma
scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo
alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a
decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari
importo”. Investendo tali disposizioni una legge-quadro, è evidente che siamo
in presenza di disposizioni che dettano l’ossatura di base per la legittimità
(amministrativa e costituzionale) di tutti gli atti emanati su questa base. In
punto di differimenti fiscali e contributivi, la legge specifica che questi
devono intendersi circoscritti, proporzionati ai soggetti che hanno riportato
eventi dannosi, con ciò condannando a illegittimità certa tutte le disposizioni
(amministrative e di legge) che senza giustificato motivo derogassero a questi
parametri. Evidentemente, da questa legge discende il vincolo normativo
affinché l’individuazione dei destinatari sia collegata ai danni e sia
tassativa, non soggetta ad applicazioni discrezionali. Ne discende, allora, che
l’interpretazione che sopra si propone del rapporto art. 67-septies e art. 08.04°comma DL 74/2012 è
al momento l’unica che salva la legittimità costituzionale della normativa de qua.
[4] Come noto, ha
fatto molto discutere la curiosa fattura dell’art. 08.01°comma DL 74/2012 che,
mentre “tirava via” sugli obblighi tributari dei Contribuenti residenti nei
territori terremotati, si dilungava sulla fattispecie (di problematica
gestione) delle ritenute IRPEF, espressamente soggette a differimento, prima al
30/09/2012, poi al 30/11/2012. Questa particolare evidenza potrebbe invero
giustificarsi proprio alla luce dell’art. 05-ter l. 225/1992 che, nel regolare
le condizioni generali di legittimità degli atti normativi causa-sisma,
dedicava un capito a parte al differimento/sospensione dei Sostituti d’Imposta:
di regola, esenti dai differimenti, salvo il caso in cui i danni avessero
determinato concreti impedimenti. In altre parole, nello schema-base della
legge-quadro sulla Protezione Civile, le ritenute in sospensione d’imposta non
sono soggette a differimento, salvo prova di impedimento … per “forza
maggiore”. Di qui, la tecnica manifestamente “puntiforme” adottata dall’art. 08
DL Sisma rispetto all’ipotesi di Sostituzione d’imposta si giustifica nella parziale
“deroga” a questa regola, che però, in analogia con la tecnica adottata per
l’art. 08.04°comma, viene attuata non mediante la riformulazione diretta di una
nuova norma, quanto come presunzione ope
legis di “forza maggiore” nella prospettiva di semplificare i controlli per
eventuali sanzioni da parte degli organi inquirenti (che davanti alle anomalie
apparenti determinate dal sisma potrebbero essere indotti a sanzionare, salvo
poi disappplicare: con perdita e dispendio di tempo per l’azione ispettiva!).
Il punto è, però, che la “forza maggiore” sia nell’art. 08.01°comma sia
nell’art. 08.04°comma viene continuamente presupposta ed è difficile in sede
interpretativa (e di eventuale giudizio di legittimità costituzionale)
disconoscerne la rilevanza per l’interpretazione dell’intera normativa delle
sospensioni. Quindi, la rilevanza della “forza maggiore” per applicare l’art.
08.04°comma a CAF, Consulenti di Comuni terremotati con estensione dei
differimenti ai Clienti ovunque questi si trovino (quindi anche al di fuori dei
Comuni terremotati anche nominati dall’art. 67-septies DL 83/2012) diventa elemento decisivo per valutare
l’applicazione della norma de qua, in condizioni di non manifesta
irragionevolezza ex. art. 03 Cost. e di legittimità costituzionale.
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