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mercoledì 30 aprile 2014

SE POTESSI AVERE ... 80 EURO AL MESE ...-PRIME INDICAZIONI SUL NUOVO BONUS IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI

Il noto bonus IRPEF da tempo lanciato dall'Esecutivo per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori dipendenti (eccetto i pensionati) e alcuni assimilati (art. 50 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) TUIR) è diventato finalmente legge dello Stato con il DL 66/2014 ed è entrato in vigore il 24/04/2014.
Ciò significa che, a partire dalle mensilità di paga di maggio 2014, detto bonus sarà operativo in capo ai Sostituti d'imposta: ciò significa, però, operativamente parlando che il bonus riguarderà le sequenze amministrative che si attiveranno da giugno in avanti (a giugno, infatti, vengono gestite le retribuzioni di maggio).
Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) è di importo pari a:
- € 640, se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000 (€ 640/12 = € 53.33);
- € 640, se il reddito complessivo è superiore a € 24.000, ma inferiore a € 26.000: in questo caso, però, il bonus va attribuito per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 2.000*
*BONUS= 640x [(26.000-Reddito complessivo)/2.000]
Il bonus si applica a condizione che:
a) L'imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (restano, cioè, fuori gli "incapienti" a "IRPEF zero"): ai fini del calcolo, non si computano le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico;
b) Il reddito complessivo non dovrà essere superiore a € 26.000.
Sono esclusi pensionati e Partite IVA e alcune tipologie di "redditi assimilati" ex. art. 50 TUIR:
Questa prima esposizione ci obbliga a chiarire alcuni equivoci che potrebbero sorgere in relazione agli € 80 mensili, tanto celebrati in sede mediatica e politica.
Nel caso di redditi fino a € 24.000 al mese, abbiamo visto come la legge, infatti, riconosca un bonus fisso di € 640, ragguagliato al periodo di lavoro.
Ora, se il rapporto di lavoro dipendente è in essere continuativamente da gennaio a dicembre 2014, complice la circostanza che il bonus si riferisce al reddito di lavoro "annuale",  il bonus finirà per essere "spalmato" diversamente in busta paga, in relazione alle diverse distribuzioni mensili. Il bonus ammonterà effettivamente a € 80 (per redditi di lavoro fino a € 24.000), ma per il solo fatto che l'importo complessivo di € 640 dovrà dividersi per 8, anzichè per 12 mensilità (640/8=80). Viceversa, se il bonus fosse a regime nelle 12 mensilità del periodo di imposta, esso sarebbe pari a poco più di € 50 (640/12= 53.33).
Questo, però, non significa che il bonus di € 640 (redditi fino a € 24.000) spetti in misura fissa anche se i mesi di lavoro sono inferiori a 12 e non sono coperti da nessun altro reddito di lavoro.
Prendiamo ad esempio il caso del lavoratore assunto a luglio 2014: ad esso spetteranno non € 640, ma ca. € 318 (640/12*6).
Allo stesso modo, ove il lavoratore sia assunto a marzo 2014, ad esso spetteranno non € 640, ma ca. 533,33 (640/12*10).
Questo perchè il bonus è pur sempre correlato ad un reddito rapportato ad un periodo annuale, e il ragguaglio mensile è automatico (oltrechè logico!), ove il reddito prodotto nell'anno sia spalmato su mesi inferiori a 12.
Il bonus, però, pone alcuni problemi relativamente al caso del Lavoratore con redditi derivanti da più rapporti di lavoro di diversa natura (dipendente e "a progetto"), diversamente distribuiti nell' anno.
La norma subordina la corresponsione del bonus (che è automatico!) ad alcune tipologie di reddito complessivo realizzato nell'anno.
Ora, se le tipologie di reddito sono comunque beneficiabili, il bonus dovrebbe comunque spettare. Ciò pone problemi al Sostituto d'imposta, che si trova in evidente difficoltà ad applicare l'importo giusto, se il Dipendente non lo informa dei rapporti da lui intrattenuti nell'anno. E' comunque probabile che il problema sarà risolto a breve con una modulistica elaborata dal Ministero. Nelle more, comunque, sarà opportuno sfruttare la modulistica a disposizione del Sostituto, che già consente al Sostituto di apprendere informazioni sui rapporti di lavoro intrattenuti dal Dipendente infra-annualmente: se persiste il dubbio, basterà una dichiarazione sostitutiva di notorietà ex. art. 47 DPR 445/2000.
 

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