Lei applicherebbe la nuova disciplina della proroga dei contratti a termine (come novellata dal DL 34/2014) ad un contratto in chiusura nel vigore dell'attuale disciplina, ma già prorogato, prima del 21/03/2014? Grazie.
Risposta:
A essere rigorosi, bisognerebbe ritenere che sul contratto a termine innestato sulla vecchia disciplina dovrebbe applicarsi la vecchia disciplina della proroga (causale, una proroga etc.). E' difficile interpretare la normativa diversamente, dato che, in assenza di disciplina specifica "transitoria", dovrebbe valere la più rigorosa osservanza dell'irretroattività della lelle (art. 15 preleggi). Dal punto di vista pratico-operativo, le parti, dopo il 21/03/2014 (nel vigore del DL 34/2014), possono interrompere il rapporto e, nei termini di interruzioni, stipulano un contratto a termine possono ricorrere al contratto a termine "acausale". E quindi prorogarlo secondo le nuove possibilità offerte dalla legge, fino ai 36 mesi. Spero di non aver fatto confusione.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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