Quesito:
Con il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, resta sanzionata la mancata vidimazione del registro
infortuni? E, se sì, è diffidabile? Grazie.
Risposta:
Dopo anni di interrogativi, dubbi e incertezze, su istanza
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro
ha precisato che, in caso di mancata vidimazione del Registro Infortuni,
continuano ad applicarsi le sanzioni ex. art. 89.03°comma D.lgs. 626/1994.
Trattasi di sanzione amministrativa per l'importo da € 500 a
€ 3.098,74.
La sanzione pare diffidabile, ai sensi dell'art. 13 D.lgs.
124/2004, alla luce della intrinseca "recuperabilità" e "sanabilità" della
condotta omissiva de qua.
In questo caso, posto che la diffida (adempiuta mediante la
prova della intervenuta vidimazione del Registro Infortuni) consta di una
riduzione della sanzione o nel minimo o in 1/4 della sanzione fissa, il quantum
della sanzione si determina in € 500.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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