Anche gli Ispettori del Lavoro della DTL (Direzione
Territoriali del Lavoro) sono soggetti al Codice Disciplinare. In
particolare, al cd Codice di Comportamento, che è stato di recente
rinnovato con dm 15/01/2014.
La situazione degli Ispettori, però, è peculiare: è evidente,
infatti, che loro errori, irregolarità o omissioni possono inficiare il
procedimento di ispezione. Ci si domanda: può l'Azienda destinataria di
Ispezioni segnalare tali infrazioni ai Superiori dell'Ispettore, durante la
visita ispettiva? E in che modo, tali segnalazioni possono trovare possibilità
di accoglimento?
A grandi linee, possiamo dare conto di quelle che, a ns.
modesto giudizio, appaiono le anomalie certamente più gravi degli Ispettori e
che sono suscettibili di immediata contestazione:
- Gli Ispettori omettono di farsi riconoscere mediante
tesserino di riconoscimento;
- Gli Ispettori conferiscono una pubblicità ingiustificata e
inopportuna all'Ispezione, senza tutelare adeguatamente la riservatezza
dell'Azienda e la sua elementare esigenza di evitare lo strepitus fori
(lo "strepito di piazza");
- Gli Ispettori non conferiscono con il Datore di Lavoro o
con chi ne fa le veci;
- Gli Ispettori impediscono al Consulente del Lavoro o ad
altro personale abilitato ex. l. 12/1979 ad assistere all'Ispezione;
- Gli Ispettori, debitamente e formalmente richiesti,
omettono di offrire spiegazioni e chiarimenti circa la normativa applicabile e
gli aspetti di fatto oggetto della contestazione, senza giustificazione
adeguata;
- Gli Ispettori, avanti personale straniero, non si informano
sul suo grado di conoscenza della lingua italiana;
- Gli Ispettori compilano i Verbali in modo carente,
omettendo informazioni decisive.
Ricorrendo queste condotte, si potrà valutare di segnalare
eventuali comportamenti anomali dell'Ispettorato ai Superiori, ai fini delle
dovute verifiche disciplinari.
Per converso, ricordiamo comunque che in capo ai Datori di
Lavoro che omettano di rispondere al personale ispettivo, o forniscano
informazioni scientemente errate o incomplete, sono passibili della sanzione
penale ex. art. 04 l. 628/1961.
A disposizione per chiarimenti.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento