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mercoledì 16 aprile 2014

REGISTRO INFORTUNI SOCI ARTIGIANI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Quesito:
Un' Azienda Artigiana, che, oltre al Titolare, occupi anche Associato in partecipazione (specie se partecipi ad attività artigiana edile o affine) deve aprire il Registro Infortuni?

Risposta:
Per il caso di cui in oggetto, devesi fare riferimento all'art. 53.06°comma del TU Sicurezza (D.lgs. 81/2001).
Come noto, il D.lgs. 81/2008 ha disposto il superamento del registro infortuni in un'ottica di semplificazione amministrativa. Il nuovo assetto regolatorio, però, resta subordinato all'entrata in vigore del Dm ex. art. 06 D.lgs. medesimo, che, allo stato attuale, non risulta emanato.
Pertanto, in assenza di una norma specifica, la normativa di riferimento rispetto alla costituzione, vidimazione, è la normativa previgente ex D.lgs. 626/1994.
Pertanto, il registro infortuni va vidimato dall'ASL, fino a disposizione diversa e, in assenza, si applica la sanzione, come precisato dall'Interpello Min. Lav. nr. 09/2014.
La normativa previgente, però, non si può applicare nel senso di ritenere esonerato, come in passato, l'associato in partecipazione; diversamente argomentando, infatti, si violerebbe un caposaldo della nuova normativa che estende (art. 02) la normativa di sicurezza anche agli Associati in Partecipazione e si farebbe dell'Azienda uno scontato "bersaglio" per Ispezioni INAIL.
Pertanto, il Registro Infortuni va aperto e vidimanto anche nel caso di Azienda Artigiana, che, oltre al Titolare, occupi anche Associato in partecipazione (specie se partecipi ad attività artigiana edile o affine).

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