Dal 06/04/2014, è in vigore in Italia il D.lgs. 40/2014 che
ha recepito la Direttiva 2011/98/UE e ha introdotto il cd "permesso unico di
soggiorno".
Dal 06/04/2014, per tutti i permessi di soggiorno che
comportino (sia pure in forma "accessoria") la facoltà del cittadino Extra-UE di
lavorare (vedi i permessi per studio) sarà introdotta la dicitura "permesso
unico lavoro", in modo da facilitare in capo al Datore di Lavoro interessato ad
impiegare il soggetto Extra-UE l'individuazione dello status del soggetto
medesimo e la sua assumibilità.
Non sono compendiati in questa nuova dicitura
"onnicomprensiva" i seguenti permessi (pur implicanti la facoltà di lavoro
dell'Extra-UE):
a) Lavoro autonomo;
b) Lavoro stagionale;
c) Lavoro marittimo;
d) Distacco;
e) Soggiorno "alla pari";
f) Protezione
internazionale/temporanea;
g) Soggiornanti UE di lungo periodo.
Si rinvia alle disposizioni interpretative e applicative che
il Ministero dell'Interno e del Lavoro vorranno introdurre.
A margine, si coglie l'occasione di precisare che l'attuale
termine di 20 giorni previsto per il rilascio del permesso di soggiorno viene
aumentato a 60 gg.
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, ove non sia rispettato il termine dei sessanta giorni, il Lavoratore
straniero può comunque legittimamente prestare lavoro, sino a diversa
comunicazione al Datore di Lavoro dei motivi ostativi da parte dell'Autorità di
Pubblica Sicurezza (art. 05.90bis TU imm.).
Analoga dilatazione subiranno i termini di rilascio del nulla
osta all'ingresso per lavoro: da 40 gg. i termini salgono a 60 gg. (anche se poi
i tempi reali sono superiori).
A disposizione per aggiornamenti
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