NOI L'AVEVAMO DETTO!!!
La certificazione antipedofilia ex. art. 02 D.lgs. 39/2014 non è obbligatoria per l'assunzione della Baby Sitter.
Così ha stabilito il Ministero del Lavoro con la Circolare 09/2014, con la seguente argomentazione:
"... il legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono fuori dall'ambito familiare".
Diversamente, il legislatore ha ritenuto che nel caso della Baby Sitter, tipico lavoro domestico, siano già i genitori a potersi tutelare, senza necessità degli obblighi di legge:
"[Nell'ambito familiare], il genitore "Datore di Lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo".
E' evidente che la famiglia può tutelarsi sorvegliando direttamente la Baby Sitter, ovvero affidandosi alla notorietà dei precedenti (o dell'assenza di precedenti), ovvero ricorrendo a fonti riservate e qualificate. A maggior tranquillità, comunque, nei casi dubbi, come anticipato nel Ns. Blog, è certo consigliabile ricorrere all'autocertificazione dell'assenza di condanne in capo alla Baby Sitter.
Ecco il ns. precedente post: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/04/certificato-antipedofilia-dei.html
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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