di Claudio Caldognetto
Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.292 del 13.12.2013 il tasso di interesse legale è sceso di 1,5 punti passando dal 2,5% al 1% con decorrenza 1.1.2014.
Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso nel corso degli anni:
Dal
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Al
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Interesse legale
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Riferimento normativo
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21.04.1942
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15.12.1990
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5%
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Articolo 1284 Codice Civile
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16.12.1990
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31.12.1996
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10%
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Legge 26 novembre 1990, n. 353
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01.01.1997
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31.12.1998
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5%
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Legge 23 dicembre 1996, n. 662
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01.01.1999
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31.12.2000
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2,5%
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D.M. 10 dicembre 1998
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01.01.2001
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31.12.2001
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3,5%
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D.M. 11 dicembre 2000
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01.01.2002
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31.12.2003
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3%
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D.M. 11 dicembre 2001
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01.01.2004
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31.12.2007
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2,5%
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D.M. 1 dicembre 2003
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01.01.2008
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31/12/2009
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3%
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D.M. 12 dicembre 2007
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01/01/2010
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31/12/2010
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1%
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D.M. 4 dicembre 2009
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01/01/2011
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31/12/2011
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1,5%
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D.M. 7 dicembre 2010
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01/01/2012
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31/12/2013
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2,5%
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D.M. 12 dicembre 2011
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01/01/2014
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1%
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D.M. 12 dicembre 2013
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La misura del saggio di interesse tocca una serie di problematiche fra le quali:
A) Locazioni
Il
deposito cauzionale (massimo tre mensilità di canone) è fruttifero di
interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine
di ogni anno (art. 11 e art. 41 L. 392/1978 anche per le locazioni non
abitative).
In
caso di azienda concedente che ha ricevuto il deposito cauzionale
compete l’obbligo di rilevare contabilmente sia gli interessi passivi,
che dovrà pagare al conduttore, che quelli attivi che matureranno a
proprio credito qualora avesse attivato un deposito bancario a questo
scopo. In entrambi i casi l’imputazione avverrà per competenza. Inoltre
l’impresa concedente dovrà rilevare il debito per il deposito
cauzionale. E’ infatti vietata dal principio contabile n. 22
l’indicazione del deposito ricevuto fra i conti d’ordine. L’impresa
conduttrice (inquilino), dovrà, invece, rilevare il credito per cauzioni
erogate (BIII2 e non nei Conti d’Ordine), nonché imputare per
competenza gli interessi attivi maturati a suo favore per effetto del
deposito cauzionale. Si ricorda che è consentito al conduttore di
sostituire il deposito cauzionale con una fidejussione bancaria o
assicurativa di pari importo a favore del concedente, purché ciò sia
previsto dal contratto di locazione. In tal caso non deve essere fatta
alcuna rilevazione di interessi, ma solo la rilevazione nei conti
d’ordine della fidejussione prestata come previsto dal principio
contabile n. 22
B) Interessi diversi da quelli per ritardati pagamenti di transazioni commerciali
Sia
in caso di mora del debitore (art. 1224 Cod. Civ.) che in caso di
interessi compensativi (art. 1282 Cod. Civ.), il medesimo deve pagare
gli interessi al tasso legale anche se non erano stati previsti o
pattuiti precedentemente. Se la misura degli interessi è superiore a
quella del saggio legale essa deve essere determinata per iscritto;
C) Ravvedimento operoso
Il
D.Lgs. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento operoso per tardivi
e omessi versamenti di imposte, oltre alla sanzione amministrativa,
sono dovuti anche gli interessi al tasso legale. Ciò comporta che il
contribuente che intenda regolarizzare un omesso o insufficiente
versamento nel 2014 dovrà calcolare gli interessi del 2,5% fino al
31/12/2013 e dell’1% dal 01/01/2014 fino alla data di effettivo
pagamento;
D) Sanzioni civili ridotte dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.P.S.
e l’I.N.A.I.L. attuano una particolare procedura di calcolo delle
sanzioni e degli interessi in caso di violazioni contributive. Tale
procedura si basa sul TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento U.E.) cui
viene aggiunta una maggiorazione. E’ prevista anche la riduzione delle
sanzioni così calcolate. Non viene utilizzato il tasso legale, però si
deve tener presente che con la circolare n. 158 del 2013 l’Istituto ha
precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il limite massimo della citata riduzione non può essere
inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il
tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la
riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la riduzione minima
sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Il TUR attualmente è dello 0,25% (delibera BCE del 07/11/2013). Per l’I.N.A.I.L. si rimanda alla circolare 54 del 2013.
E) Somme dovute a seguito di cause giudiziarie
In
caso di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono
dovuti gli interessi legali. In particolare per i crediti di lavoro il
giudice, in base all’art. 429 C.P.C., deve determinare il maggior danno
subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e gli
interessi legali.
F) Versamento di somme dovute in situazioni pre-contenziose ( accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, ecc.).
G) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
La
modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul
calcolo dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a
vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico
approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.
Si ricorda che invece:
· debiti
e crediti tributari, rateizzazione dei versamenti di imposte e rimborsi
di imposte hanno proprie e articolate misure di interessi;
· gli
interessi di mora automatici per ritardi nei pagamenti delle
transazioni commerciali sono soggetti alla particolare normativa del
D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e vengono fissati
con un Comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale;
· gli
interessi sui finanziamenti erogati dalle imprese ai propri dipendenti
costituiscono fringe benefit nella misura del 50% della differenza fra
il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il tasso applicato
dall’impresa (art. 51, co. 4 lett. B del Tuir);
· in
caso di omessi o ritardati pagamenti di contributi previdenziali
all’INPS e di premi assicurativi all’INAIL è dovuto il tasso ufficiale
di riferimento (TUR vedi sopra) maggiorato di 5,5 punti.
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