Quesito:
Se il Datore di Lavoro concede "buoni benzina" al
Lavoratore Dipendente di Vs. interesse, questi costituiscono "retribuzione in natura" tassabile? Grazie.
Risposta:
La corresponsione di "buoni benzina" può essere ricondotta
alla casistica di "erogazione liberale" esentasse, se l'importo complessivo è
inferiore a € 258.23. Ricordiamo che questa soglia non opera come la classica
franchigia: se l'importo effettivo dei "buoni" dovesse essere superiore, ex.
art. 51.03°comma DPR 917/1986, l'importo verrebbe completamente attratto ad
imponibilità (previdenziale e fiscale).
E' opportuno che tale costo sia naturalmente manifestato nel
cedolino paga: ciò consentirà di attrarlo ai fini del bilancio al costo del
lavoro. Non necessiterà, quindi, la deduzione della fattura del benzinaio.
E' opportuno che questa iniziativa sia assolutamente e
preventivamente sottoposta all'approvazione dello Studio di riferimento per la
gestione fiscale dell'Azienda, affinchè possa esprimere ogni opportuno dubbio,
specificamente riferito alla gestione di impresa.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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