Quesito:
Abito in un Comune capoluogo di Provincia molto esteso, e
sono costretta a prendere il treno per recarmi in trasferta in località distante
50 km. Mi hanno detto che per legge l'Azienda non mi può riconoscere il
rimborso della trasferta in questo caso: nemmeno del biglietto ferroviario?
Grazie.
Risposta:
Dopo la riforma fiscale del 2003, il legislatore ha
differenziato il trattamento delle trasferte e il relativo regime impositivo,
differenziando i casi di trasferte in Italia, all'estero e, se in Italia, entro
o fuori il territorio comunale.
Secondo le nuove disposizioni, le spese di trasferta (per
vitto etc.) effettuate entro il territorio comunale costituiscono base
imponibile IRPEF (e INPS e INAIL) ex. art. 51.05°comma DPR 917/1986. Non sono,
però, imponibili le spese di trasporto, che siano documentate attraverso i
necessari giustificativi (es. per il treno, il biglietto ferroviario), a
condizione che dal documento risulti il giorno in cui il Dipendente ha svolto la
propria attività fuori sede.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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