Dal 01 gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e
continuativi "a progetto" iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS,
compete un'indennità una tantum in presenza di una serie di requisiti
congiunti definiti ex. art. 02.51°comma l. 92/2012, Circ. INPS 38/2013, Msg INPS
16961/2013):
a) Aver operato, nel corso dell'anno
precedente, in regime di mono-committenza;
b) Avere conseguito l'anno precedente un
reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite
di € 20.000, annualmente rivalutato, derivante unicamente da prestazioni di
collaborazioni a progetto. Nel computo del reddito, rientra anche la prestazione
INPS erogata in caso di maternità indennizzata al Collaboratore;
c) Con riguardo all'anno di riferimento
(2013, nel ns caso), deve risultare accreditato, presso la Gestione Separata
INPS, un numero di mensilità non inferiore ad uno (pari per il 2013 a €
354.75);
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) Risultare accreditato nell'anno
precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione Separata INPS,
compresi gli accrediti figurativi, a fronte di periodi di assenza per maternità
obbligatoria (pari nel 2012 a € 1.379,53).
Le domande interessano, pertanto, l'anno di riferimento 2013
e, quindi, si riferiscono ai collaboratori a progetto che maturino il requisito
di cui alla lettera c) e presentino entro l'anno domanda all'INPS.
Sono escluse le collaborazioni intercorse con la PA, nonchè i
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata a vario titolo, ma non inquadrabili
nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione "a progetto"
(assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio e cococo senza
progetto).
Inoltre, il requisito della "monocommittenza" va riferito al
2012, a differenza della previgente disciplina, ed essa deve essere garantita
con lo stesso Committente per tutto l'anno precedente a quello in cui viene
presentata la domanda di prestazione. In particolare, la "monocommittenza"
sussiste anche se nel corso dello stesso anno (nel ns caso, il 2012), il
Lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purchè con il medesimo
Datore di Lavoro (Circ. INPS 38/2013).
Per quanto attiene al requisito della disoccupazione, la
legge richiede un periodo ininterrotto di almeno 02 mesi, in relazione all'anno
di riferimento 2013, deve sussistere nell'anno 2012. Si deve trattare di stato
di disoccupazione acquisito presso il Centro Provinciale per l'Impiego, a cui il
Collaboratore ha rilasciato la prevista dichiarazione "di disponibilità" alla
ricerca di un'altra occupazione.
Nella domanda relativa all'anno di riferimento 2013, e solo
per quest'anno, in sede di prima applicazione, il richiedente deve dichiarare
l'assenza di contratto di lavoro per almeno 02 mesi nell'anno 2012 (Circ. INPS
38/2013). Pertanto, solo per quest'anno, anzichè sussistere i 02 mesi minimi di
disoccupazione nell'anno 2012, è sufficiente che il collaboratore dichiari di
essere rimasto senza contratto di lavoro per almeno 02 mesi ininterrotti
nell'anno 2012, purchè tale periodo non sia stato indennizzato (Mes. INPS
16961/2013). Ciò in pratica significa che il richiedente, all'atto della
presentazione della domanda, può essere anche occupato.
La domanda di prestazione deve essere presentata dal
collaboratore entro il 31/12 dell'anno di riferimento, salvo che il requisito di
almeno 01 contributo mensile accreditato nella Gestione Separata INPS venga
maturato nel mese di dicembre 2013, perchè in questo caso il termine di
presentazione della domanda, relativa all'anno di riferimento, è prorogata fino
al31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, al
31/01/2014.
La presentazione delle domande, oltre che le consuete
modalità (invio cartaceo con raccomandata) può essere effettuata in via
telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo (mod.
CoCoPro 2013).
L'importo della prestazione è pari per il 2013 (anche per il
2014 e 2015) al 7% (5% nelle annualità successive) del minimale annuo del
reddito in vigore per Artigiani e Commercianti iscritti alla relativa Gestione
Previdenziale INPS, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Es.
Minimale INPS Commercianti/Arginani per il 2013: €
15.357.
08 mensilità accreditate l'anno precedente e 04 non coperte
da contribuzione
Indennità pari a € 4.299.96 (15.357 x 7% = 1.074,99 x 4=
4.299, 96).
La prestazione è liquidata dall'INPS:
-in un'unica soluzione, se l'importo della prestazione è pari
o inferiore a € 1.000;
-in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se l'importo
della prestazione è superiore a € 1.000.
La prestazione è soggetta a tassazione separata ex. art. 17
TUIR. In attesa della procedura definitiva, si applica l'aliquota del 23%
sull'importo o sugli importi da erogare.
Rispetto all'esempio precedente, l'indennità verrà erogata in
quattro rate di € 1.000 cad., più una quinta per il residuo di € 299.96.
L'erogazione dell'indennità oltre il 120° giorno dalla data
della domanda comporta la corresponsione degli interessi legali.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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