AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 19 dicembre 2013

UNA TANTUM COCOPRO DISOCCUPATI ENTRO IL 31/12

Dal 01 gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi "a progetto" iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, compete un'indennità una tantum in presenza di una serie di requisiti congiunti definiti ex. art. 02.51°comma l. 92/2012, Circ. INPS 38/2013, Msg INPS 16961/2013):
 
a) Aver operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di mono-committenza;
b) Avere conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di € 20.000, annualmente rivalutato, derivante unicamente da prestazioni di collaborazioni a progetto. Nel computo del reddito, rientra anche la prestazione INPS erogata in caso di maternità indennizzata al Collaboratore;
c) Con riguardo all'anno di riferimento (2013, nel ns caso), deve risultare accreditato, presso la Gestione Separata INPS, un numero di mensilità non inferiore ad uno (pari per il 2013 a € 354.75);
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) Risultare accreditato nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione Separata INPS, compresi gli accrediti figurativi, a fronte di periodi di assenza per maternità obbligatoria (pari nel 2012 a € 1.379,53).
 
Le domande interessano, pertanto, l'anno di riferimento 2013 e, quindi, si riferiscono ai collaboratori a progetto che maturino il requisito di cui alla lettera c) e presentino entro l'anno domanda all'INPS.
Sono escluse le collaborazioni intercorse con la PA, nonchè i Lavoratori iscritti alla Gestione Separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione "a progetto" (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio e cococo senza progetto).
Inoltre, il requisito della "monocommittenza" va riferito al 2012, a differenza della previgente disciplina, ed essa deve essere garantita con lo stesso Committente per tutto l'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la "monocommittenza" sussiste anche se nel corso dello stesso anno (nel ns caso, il 2012), il Lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purchè con il medesimo Datore di Lavoro (Circ. INPS 38/2013).
Per quanto attiene al requisito della disoccupazione, la legge richiede un periodo ininterrotto di almeno 02 mesi, in relazione all'anno di riferimento 2013, deve sussistere nell'anno 2012. Si deve trattare di stato di disoccupazione acquisito presso il Centro Provinciale per l'Impiego, a cui il Collaboratore ha rilasciato la prevista dichiarazione "di disponibilità" alla ricerca di un'altra occupazione.
Nella domanda relativa all'anno di riferimento 2013, e solo per quest'anno, in sede di prima applicazione, il richiedente deve dichiarare l'assenza di contratto di lavoro per almeno 02 mesi nell'anno 2012 (Circ. INPS 38/2013). Pertanto, solo per quest'anno, anzichè sussistere i 02 mesi minimi di disoccupazione nell'anno 2012, è sufficiente che il collaboratore dichiari di essere rimasto senza contratto di lavoro per almeno 02 mesi ininterrotti nell'anno 2012, purchè tale periodo non sia stato indennizzato (Mes. INPS 16961/2013). Ciò in pratica significa che il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, può essere anche occupato.
 
La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31/12 dell'anno di riferimento, salvo che il requisito di almeno 01 contributo mensile accreditato nella Gestione Separata INPS venga maturato nel mese di dicembre 2013, perchè in questo caso il termine di presentazione della domanda, relativa all'anno di riferimento, è prorogata fino al31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, al 31/01/2014.
La presentazione delle domande, oltre che le consuete modalità (invio cartaceo con raccomandata) può essere effettuata in via telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo (mod. CoCoPro 2013).
 
L'importo della prestazione è pari per il 2013 (anche per il 2014 e 2015) al 7% (5% nelle annualità successive) del minimale annuo del reddito in vigore per Artigiani e Commercianti iscritti alla relativa Gestione Previdenziale INPS, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
 
Es.
 
Minimale INPS Commercianti/Arginani per il 2013: € 15.357.
08 mensilità accreditate l'anno precedente e 04 non coperte da contribuzione
Indennità pari a € 4.299.96 (15.357 x 7% = 1.074,99 x 4= 4.299, 96).
 
La prestazione è liquidata dall'INPS:
-in un'unica soluzione, se l'importo della prestazione è pari o inferiore a € 1.000;
-in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se l'importo della prestazione è superiore a € 1.000.
 
La prestazione è soggetta a tassazione separata ex. art. 17 TUIR. In attesa della procedura definitiva, si applica l'aliquota del 23% sull'importo o sugli importi da erogare.
Rispetto all'esempio precedente, l'indennità verrà erogata in quattro rate di € 1.000 cad., più una quinta per il residuo di € 299.96.
L'erogazione dell'indennità oltre il 120° giorno dalla data della domanda comporta la corresponsione degli interessi legali.
 

Nessun commento:

Posta un commento