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martedì 17 dicembre 2013

CONTRATTO DI APPRENDISTATO: RECESSO DURANTE E AL TERMINE DELLA FORMAZIONE

Quesito:
Una volta assunto un apprendista, lo si può licenziare liberamente?

Risposta:
Non si può rispondere semplicisticamente al quesito.
Al Datore di Lavoro è consentito recedere liberamente ex. art. 2118 Codice Civile dall'apprendistato solo con preavviso decorrente "dal termine del periodo di formazione", con riconoscimento della cd "prova d'arte" dell'apprendista. Va da sè che, se il Datore non esercita tempestivamente tale facoltà, il rapporto si considera ipso iure a tempo indeterminato.
Durante il rapporto, invece, l'apprendista è licenziabile solo in forza delle disposizioni limitative del licenziamento ex. l. 604/1966 o ex. l. 300/1970, come riconosciuto a suo tempo dalla sentenza nr. 169/1973 della Corte Costituzionale. Questa conclusione, si ritrova confermata oggi con l'adozione del D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato) dall'art. 01 secondo il quale l'apprendistato deve intendersi come "contratto di lavoro a tempo indeterminato".
Va da sè, comunque, che la presenza di obblighi formativi specifici dell'apprendistato in capo al Datore interferisce sulla valutazione della "giusta causa"/"giustificato motivo": è evidente che il "giustificato motivo" a base del licenziamento dell'apprendista deve giustificare anche l'interruzione della formazione: chè se la formazione viene interrotta arbitrariamente e senza motivi validi, si determina la sanzione ex. art. 07 D.lgs. 167/2011 (già art. 5304°comma D.lgs. 276/2003) con maggiorazione al 100% della contribuzione INPS.


 

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