Quesito:
Una volta assunto un apprendista, lo si può licenziare
liberamente?
Risposta:
Non si può rispondere semplicisticamente
al quesito.
Al Datore di Lavoro è consentito recedere
liberamente ex. art. 2118 Codice Civile dall'apprendistato solo
con preavviso decorrente "dal termine del periodo di formazione", con
riconoscimento della cd "prova d'arte" dell'apprendista. Va da sè che, se il
Datore non esercita tempestivamente tale facoltà, il rapporto si considera
ipso iure a tempo indeterminato.
Durante il rapporto, invece, l'apprendista
è licenziabile solo in forza delle disposizioni limitative del licenziamento ex.
l. 604/1966 o ex. l. 300/1970, come riconosciuto a suo tempo dalla sentenza nr.
169/1973 della Corte Costituzionale. Questa conclusione, si ritrova confermata
oggi con l'adozione del D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato)
dall'art. 01 secondo il quale l'apprendistato deve intendersi come "contratto di
lavoro a tempo indeterminato".
Va da sè, comunque, che la presenza di
obblighi formativi specifici dell'apprendistato in capo al Datore interferisce
sulla valutazione della "giusta causa"/"giustificato motivo": è evidente che il
"giustificato motivo" a base del licenziamento dell'apprendista deve
giustificare anche l'interruzione della formazione: chè se la formazione viene
interrotta arbitrariamente e senza motivi validi, si determina la sanzione ex.
art. 07 D.lgs. 167/2011 (già art. 5304°comma D.lgs. 276/2003) con maggiorazione
al 100% della contribuzione INPS.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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