AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 13 dicembre 2013

IMPRESA FAMILIARE ex ART. 230BIS: I FAMILIARI COLLABORATORI POSSONO FALLIRE?

Quesito:
I collaboratori dell'Imprenditore nell'Impresa Familiare possono fallire, se fallisce il Titolare? Grazie.
 
Risposta:
Premettiamo che l'impresa familiare è istituto regolato dall'art. 230bis del Codice Civile, secondo il quale il familiare (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo) che presta la propria attività in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia con diritto di partecipare agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi di azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
La disposizione è, come noto, residuale, e si applica non sussistendo gli estremi di altro rapporto di collaborazione tra familiare (societario, lavoro subordinato/autonomo).
Poste queste premesse, vanno valutati i possibili riflessi del fallimento del Titolare dell'Impresa familiare sui "familiari collaboratori".
In questo senso, la circostanza che il Titolare sia soggetto a procedura fallimentare non determina modificazioni nei diritti e nelle spettanze dei familiari, essendo tali diritti previsti come "incondizionati" dal disposto dell'art. 230bis Codice Civile, non passibili, cioè, di riduzione/modificazione in caso di fallimento.
Diverso, però, è il caso che tra Titolare dell'Impresa Familiare e Familiari sia configurabile anche di fatto un diverso rapporto di collaborazione, ad esempio un contratto di Società: in questo caso, i riflessi sul fallimento vanno gestiti secondo le disposizioni fallimentari e commerciali ordinarie relative all'estensione del fallimento al Socio.
Nessun riflesso, in caso di lavoro subordinato, salve (naturalmente) le specifiche forme di tutele concorsuali connesse con tale status del familiare.
 

Nessun commento:

Posta un commento