Come si determina la 13ma mensilità per gli Operai del settore
Edilizia?
Risposta:
Per questa tipologia di soggetti, il trattamento economico
spettante per la gratifica natalizia e le ferie viene assolto dall'impresa
attraverso la corresponsione di una maggiorazione -cd. accantonamento lordo-
pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,5% a
titolo di ferie), calcolata su paga base, ex indennità di contingenza, EDR,
indennità territoriale di settore, maggiorazione per capisquadra, per tutte le
ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per la
festività (esclusa quella del 4 novembre).
Gli importi così calcolati devono essere accantonati - al
netto delle ritenute di legge- dalle imprese presso la Cassa Edile di
riferimento, secondo un criterio convenzionale.
L'ammontare dell'accantonamento corrisponde, in genere,
all'applicazione della percentuale del 14,20% calcolato sulla stessa base
imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione.
Nel caso di infortunio o malattia professionale, le
percentuali , rispettivamente di maggiorazione o accantonamento, di entità
diversa stabilita a livello territoriale dalle singole Casse Edili.
Le Casse Edili erogheranno agli Operai -in genere due volte
l'anno- le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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