Ai fini della normativa sul "collocamento obbligatorio", cosa
si intende per "persona disabile"?
Secondo la l. 104/92, si definisce "persona disabile"
l'handicappato che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
La valutazione dell'handicapp non è ancorata a Tabelle,
rilevando non le mere condizioni psicofisiche del soggetto, quanto la natura e
l'entità dello svantaggio sociale, in relazione agli aspetti lavorativi ,
sociali e relazionali della persona.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie
riabilitative.
Ove la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua ex. art. 03, sono effettuati dalle Unità
Sanitarie Locali mediante le Commissioni Mediche ex. l. 104/1992.
Ai fini del collocamento obbligatorio, la legge 68/1999 trova
applicazione con riferimento ai seguenti soggetti:
a) Le persone in età lavorativa
affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicapp
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla Tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti,
approvata, ai sensi dell'art. 02 del D.lgs. 23/11/1998 nr. 509, dal Ministero
della Sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni,
elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
b) Le persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL in base alle
disposizioni vigenti;
c) Le persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27/05/1970 nr. 382 e l. 26/05/1970 nr.
381 e succ. modd.: per "non vedenti" si intendono coloro che sono colpiti da
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi, con eventuale correlazione: si intendono per sordomuti, coloro che
sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata;
d) Le persone invalide di guerra,
invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle Tabelle annesse al Testo
Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR
915/1978.
Per quanto riguarda gli altri "invalidi" contemplati da
speciali disposizioni di legge, restano ferme le previgenti norme.
In particolare, restano ferme le disposizioni di tutela
di:
a) Centralinisti telefonici non
vedenti ex. l. 14/07/1957 nr. 594 e succ. modd.;
b) Massaggiatori e
Massiofisioterapisti non vedenti ex. l. 21/07/1961 nr. 686 e succ.
modd.;
c) Terapisti della riabilitazione non vedenti
ex. l. 11/01/1994 nr. 29;
d) Insegnanti non
vedenti ex. art. 61 l. 20/05/1982 nr. 270;
e) Sordomuti ex. artt. 6-7 l.
13/03/1958 nr. 308.
E' evidente che detti soggetti ora sono agevolissimamente
sovrapponibili alla categoria generale di "disabili" ex. l. 68/1999.
A seguito dell'intervento correttivo della Corte
Costituzionale (sent. 50/1990), successivamente recepito nella l. 104/92, la
normativa del collocamento obbligatorio si applica altresì agli invalidi
psichici. Oggi, infatti, l'art. 01.01°comma lett. a) l. 68/1999 fa riferimento
(tra i destinatari del collocamento obbligatorio) anche a soggetti "affetti da
minorazioni psichiche"; l'art. 09.04°comma l. 68/1999, poi, richiama i disabili
psichici laddove disciplina l'avviamento al lavoro, precisando che detta
categoria di disabili può essere avviata al lavoro, solo tramite Convenzioni con
l'apposito Ufficio del Centro per l'Impiego Provinciale.
Sono esclusi dalla disciplina ex. l. 68/1999 soggetti
altrove tutelate come le vedove e gli orfani di soggetti deceduti per cause di
lavoro, guerra, servizio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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