Caso:
Tizio, tecnico di una industria chimica, da tempo "sotto osservazione" in Azienda, viene sorpreso in possesso di appunti manoscritti relativi a informazioni confidenziali su un prodotto denominato copolymer. Le informazioni rilevavano le materie prime utilizzate, il loro costo, l’identità di fornitori e clienti, le modalità di produzione e trasporto. Il Dipendente viene licenziato in via disciplinare, per violazione del dovere di fedeltà. Tizio ricorre in giudizio contestando di non aver arrecato danno all’Azienda, per non aver divulgato il documento.
Risposta (tratta da Cass. 3739/2016):
Le condotte disciplinari sono passibili, nei casi più gravi, di licenziamento per giusta causa, sia che siano “illeciti realizzati e consumati”; sia che siano illeciti soltanto “tentati”. Il caso emblematico è la sequenza “Sottrazione”-“Divulgazione” di documenti riservati. Sicuramente, sottrazione di documenti riservati e divulgazione del loro contenuto riservato-confidenziale costituiscono condotte distinte. Ma sono anche logicamente collegate. La “divulgazione” presuppone la “sottrazione”; la “divulgazione” porta alle estreme conseguenze la condotta di “sottrazione”. Nel caso di specie, Tizio è stato sorpreso mentre “sottraeva” i documenti: ed è lecito, per l’Azienda, interpretare questa “sottrazione” come finalizzata alla loro “divulgazione” a danno dell’Azienda: “divulgazione” che, nel caso di specie, non si è realizzata, ma è stata solo tentata. Resta, quindi, punibile e passibile di licenziamento la mera sottrazione cui non sia seguita la vera e propria “divulgazione” dei documenti riservati aziendali. Per ritenere violato l’obbligo di fedeltà, basta, dice la Cassazione, una condotta anche solo “potenzialmente lesiva”.
Il testo della sentenza, lo trovi al link:
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=358959&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro
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