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venerdì 24 marzo 2017

ABROGAZIONE VOUCHER-LAVORO ACCESSORIO: IL MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE QUALE NORMATIVA SI APPLICA NEL PERIODO TRANSITORIO?

Per impedire lo svolgimento del referendum promosso dalla CGIL, il Governo ha emanato il DL 25/2017 che cancella i voucher dall’ordinamento giuslavoristico italiano.
Per effetto delle nuove norme, a partire dal 17/3, le Aziende non potranno più acquistare voucher, né far prestare lavoro al personale a questo titolo.
Se l’Azienda ha acquistato voucher, prima della loro abrogazione, ovvero in data anteriore al 17/3, i voucher potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2017.
Quale normativa si applica nel sopracitato “periodo transitorio”?
Dopo i dubbi espressi dalla Fondazione Studi CDL (parere 2/2017), il 21 marzo 2017, il Ministero del Lavoro ha diffuso, via comunicato stampa, i seguenti importanti chiarimenti:
Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.    
Se abbiamo inteso bene, il Ministero ci sta dicendo:
Fino al 31/12/17, per i voucher in esaurimento, pertanto, resta vigente la normativa sui voucher ex. artt. 48 ss D.lgs. 81/2015. Resta, altresì, obbligatoria la comunicazione preventive in vigore da ottobre 2016. Con questo, il Ministero sembra smentire i Consulenti del Lavoro, che avevano ritenuto non più dovuta, nel “periodo transitorio”, la comunicazione preventiva”.
Se abbiamo inteso bene, lo scopriremo nei prossimi giorni.

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