Un Dipendente contesta il demansionamento? Deve, comunque, prestare servizio! Indipendentemente dal fatto che le Sue contestazioni siano o meno fondate.
La contestazione di “demansionamento” (anche se giusta) non fa venire meno i fondamentali “obblighi di diligenza” (art. 2104 Codice Civile), propri del lavoro subordinato, che impongono al Dipendente di garantire la continuità della propria prestazione lavorativa.
Tutto questo vale, salvo che il Dipendente accusi un pericolo alla propria professionalità, alla dignità di persona talmente grave da ritenere giustificata (se non obbligata) l’astensione dal lavoro a titolo di autotutela contrattuale.
Questo, il contenuto della sentenza nr. 9060/2016.
In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dato torto ad una Infermiera/Ausiliaria che, contestando il demansionamento a “addetta alle pulizie”, aveva rifiutato di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Correlativamente, la Cassazione aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa spiccato dalla Casa di Cura Datrice di Lavoro.
Il testo della Cassazione è al link: http://www.infermieristicamente.it/media/Sent-_9060_DEL_2016_demansionamento.pdf
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
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NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
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venerdì 17 marzo 2017
IL LAVORATORE CHE CONTESTI IL DEMANSIONAMENTO (A TORTO, O A RAGIONE) DEVE COMUNQUE PRESTARE SERVIZIO! PAROLA DI CASSAZIONE!-FLASH
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