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mercoledì 6 luglio 2016

LA CONCILIAZIONE EX. ART. 7 L. 604/66 DOPO L'INTRODUZIONE DELLE "TUTELE CRESCENTI"-FLASH

Dopo lunga riflessione, grazie alle considerazioni molto convincenti del dr. FRIGERIO, pubblicate nello Speciale Licenziamento GMO per Euroconference news del 29/6/16, sono in grado di precisare alcune note sulla conciliazione preventiva obbligatoria, prevista dalla l. 92/2012 (art. 7 l. 604/66), per i “licenziamenti GMO” per le Aziende con più di 15 Dipendenti.
Tale conciliazione si applica solo ed esclusivamente a quelle Aziende che, in via di esaurimento, per i licenziamenti dei propri dipendenti applichino ancora le “reintegra” al momento dell’entrata in vigore delle “tutele crescenti” (7 marzo 2015) ex D.lgs. 23/2015.
La conciliazione ex. art. 7 l. 604/66 deve, al contrario, ritenersi abrogata per i casi di licenziamento dei lavoratori soggetti alle nuove regole sulle “tutele crescenti” dopo il 7/3/2015: per queste, si applica la diversa “offerta di conciliazione” (esente IRPEF e INPS) ex. art. 6 D.lgs. 23/2015 (conciliazione ex post, non ex ante come nella normativa previgente).
A margine, ricordiamo che, nel sistema previgente, beneficiavano in via automatica della NASPI le “risoluzioni consensuali” avvenute nelle conciliazioni preventive avanti la DTL.
Oggi, cancellata questa norma, il riconoscimento della NASPI deve avvenire in base ai principi generali, che, come al solito, escludono la NASPI in presenza di “risoluzioni consensuali”. Questo problema dovrebbe, però, considerarsi superato dal fatto che il nuovo D.lgs. 23/15 prevede una “offerta di conciliazione” ex. art. 6 successiva al licenziamento, non preclusiva dell’accesso alla NASPI (Int. Min. Lav. 13/2015).

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