Fonte “Dottrina Lavoro” 29/6/16
Link: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-termini-per-lo-svolgimento-dellattivita-di-assistenza-fiscale-per-lanno-2016
Link: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-termini-per-lo-svolgimento-dellattivita-di-assistenza-fiscale-per-lanno-2016
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, recante modifiche all’articolo 55-quater del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
Le disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data del 13 luglio 2016.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
La falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
Le disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data del 13 luglio 2016.
NOTA NOSTRA: Visti i precedenti applicativi del Pubblico Impiego, raccomandiamo prudenza.
Quando è la legge a valutare una certa condotta come passibile di licenziamento disciplinare del Pubblico Dipendente, questo non dovrebbe comportare l’applicazione automatica del licenziamento, ma la sua applicazione, solo laddove ricorrano anche i presupposti di “giusta causa” ex. art. 2119 Codice Civile e “proporzionalità tra condotta e licenziamento” ex. art. 7 l. 300/70 (vedi il caso clamoroso del Prof. Rho di Bergamo licenziato per un’infrazione oggettivamente lieve, ma valutata dalla legge come licenziamento: in quel caso, il Dirigente Scolastico, nel dubbio, è stato consigliato di attenersi alla lettera della legge e ha licenziato il Docente. La Magistratura, sulla scia del clamore suscitato del caso, ha comunque provveduto a reintegrare il Docente nell’insegnamento).
A breve, comunque, Vi daremo conto dei dettagli del nuovo provvedimento legislativo.
Quando è la legge a valutare una certa condotta come passibile di licenziamento disciplinare del Pubblico Dipendente, questo non dovrebbe comportare l’applicazione automatica del licenziamento, ma la sua applicazione, solo laddove ricorrano anche i presupposti di “giusta causa” ex. art. 2119 Codice Civile e “proporzionalità tra condotta e licenziamento” ex. art. 7 l. 300/70 (vedi il caso clamoroso del Prof. Rho di Bergamo licenziato per un’infrazione oggettivamente lieve, ma valutata dalla legge come licenziamento: in quel caso, il Dirigente Scolastico, nel dubbio, è stato consigliato di attenersi alla lettera della legge e ha licenziato il Docente. La Magistratura, sulla scia del clamore suscitato del caso, ha comunque provveduto a reintegrare il Docente nell’insegnamento).
A breve, comunque, Vi daremo conto dei dettagli del nuovo provvedimento legislativo.
Nessun commento:
Posta un commento