Negli ultimissimi giorni, sono sopravvenuti due importanti chiarimenti amministrativi, da un lato, la Nota Min. Lav. nr. 11885/2016, dall’altro il Msg INPS nr. 2682/2016 che hanno introdotto alcune puntualizzazione in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative per “infedeli rappresentazioni LUL” (art. 39.7°comma DL 112/2008) per le trasferte. Secondo il combinato disposto dei citati chiarimenti, il regime sanzionatorio per “infedele registrazione” trova applicazione nei casi in cui la registrazione non risulti veritiera:
a) Relativamente al dato quantitativo, qualora la retribuzione di fatto erogata sia differente o siano differenti l’orario di lavoro o i riposi effettivamente goduti o, ancora, quando la trasferta non sia proprio stata effettuata e l’indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo;
b) Relativamente al dato qualitativo, qualora la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione (ad esempio nel caso in cui sia riconosciuto il trattamento di trasferta al lavoratore che, in realtà, sia trasfertista).
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