Con sentenza 11868/2016, la Corte di Cassazione ha adottato
una discussa decisione che dichiara applicabile, per la tutela del Pubblico
Dipendente da licenziamenti (disciplinari) illegittimi, si applica la
disposizione dell’art. 18 l. 300/70, nella versione antecedente alla riforma
della l. 92/2012 (Monti-Fornero).
L’argomento della Cassazione nasce dalla constatazione che,
pur essendo il TU del Pubblico Impiego, una norma adeguata al “lavoro privato”
(in questo senso, si riporta l’importante esemplificazione dell’art. 51.2°comma D.lgs. 165/2001
che stabilisce: La legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti), la mancata
abrogazione dell’art. 18 “vecchia maniera” discendeva dal fatto che per il
lavoro pubblico non era stato posto in essere il procedimento di adeguamento
previsto dalla l. 92/2012 all’art. 1.7-8 comma:
7. Le disposizioni della
presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono
principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano
ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Questa conclusione vale senz’altro per i licenziamenti
disposti nel settore Pubblico nel periodo di vigenza della legge 92/2012,
ovvero nel periodo compreso tra il 18/7/2012
e il 6/3/2015.
La Cassazione, però, non chiarisce quale sia lo “stato
dell’arte” nel periodo successivo al 7/3/2015,
ovvero nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 23/2015
(contratti a tutele crescenti).
Per quest’ultimo caso, il problema sorge in considerazione
del fatto che l’art. 1 D.lgs. 23/2015, nel definire il “campo di applicazione” del
Decreto (Decreto come noto di riforma ulteriore dell’art. 18 St. Lav.) non
opera alcuna discriminazione tra settore pubblico e settore privato. In questo
caso, del resto, mancava una previsione di adeguamento al Pubblico Impiego
quale era quella prevista all’art. 1.7°-8° comma l. 92/2012, né qualunque
riferimento speciale al Pubblico Impiego. Si determinavano così problemi di
adattamento e coordinamento normativo, tutt’altro che chiariti, destinati ad
incrementare notevolmente la confusione e il contenzioso nel Pubblico Impiego.
Al momento, però, non si può escludere che alla conferma
della “reintegra” per il Pubblico Impiego si possa arrivare, facendo leva sulla
cd “tipicità” e “inderogabilità” della disciplina sul Pubblico Impiego:
ogniqualvolta, cioè, il licenziamento disciplinare sia disposto in violazione
delle formalità ex. art. 55bis D.lgs. 165/2001, il licenziamento si considera
affetto da “nullità” per “violazione di norme imperative” ex. art. 1418.1°comma
del Codice Civile, sicuramente
passibile di reintegra piena, anche nel vigore delle nuove regole. La reintegra,
in questo caso, si applica senz’altro, anche presupponendo il pieno vigore per
il Pubblico Impiego del D.lgs. 23/2015, in quanto l’art. 2.1 D.lgs. cit.
collega la reintegra piena ai “casi di
nullità espressamente previsti dalla legge”: tra i quali rientra la
stragrande maggioranza dei casi di invalidità del licenziamento nel Pubblico
Impiego (in continuità con questo ragionamento, si veda parzialmente Cass.
24157/2015).
Ciò dovrebbe, comunque, rendere molto limitato e marginale
l’impatto della riforma dei licenziamenti ex D.lgs. 23/2015 sul lavoro
pubblico.
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