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lunedì 13 giugno 2016

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI ILLEGITTIMI NEL PUBBLICO IMPIEGO, SI APPLICA IL VECCHIO ART. 18 ST. LAV.-BREVE COMMENTO

L’applicabilità dell’art. 18 l. 300/70 riformato (prima nel 2012 dalla l. 92/2012, poi nel 2015 dal D.lgs. 22/2015) è un tema lungamente dibattuto e che ha lasciato sulla sua strada aperti molti dubbi e controversie. Per un bilancio di queste controversie, si veda il lucido bilancio pubblicato dall’ARAN nel proprio sito web istituzionale al link: https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/aprile-2013/166-attualita/608-attualita1).
Con sentenza 11868/2016, la Corte di Cassazione ha adottato una discussa decisione che dichiara applicabile, per la tutela del Pubblico Dipendente da licenziamenti (disciplinari) illegittimi, si applica la disposizione dell’art. 18 l. 300/70, nella versione antecedente alla riforma della l. 92/2012 (Monti-Fornero).
L’argomento della Cassazione nasce dalla constatazione che, pur essendo il TU del Pubblico Impiego, una norma adeguata al “lavoro privato” (in questo senso, si riporta l’importante esemplificazione dell’art. 51.2°comma D.lgs. 165/2001 che stabilisce: La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti), la mancata abrogazione dell’art. 18 “vecchia maniera” discendeva dal fatto che per il lavoro pubblico non era stato posto in essere il procedimento di adeguamento previsto dalla l. 92/2012 all’art. 1.7-8 comma:

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Questa conclusione vale senz’altro per i licenziamenti disposti nel settore Pubblico nel periodo di vigenza della legge 92/2012, ovvero nel periodo compreso tra il 18/7/2012 e il 6/3/2015.
La Cassazione, però, non chiarisce quale sia lo “stato dell’arte” nel periodo successivo al 7/3/2015, ovvero nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.lgs. 23/2015 (contratti a tutele crescenti).
Per quest’ultimo caso, il problema sorge in considerazione del fatto che l’art. 1 D.lgs. 23/2015, nel definire il “campo di applicazione” del Decreto (Decreto come noto di riforma ulteriore dell’art. 18 St. Lav.) non opera alcuna discriminazione tra settore pubblico e settore privato. In questo caso, del resto, mancava una previsione di adeguamento al Pubblico Impiego quale era quella prevista all’art. 1.7°-8° comma l. 92/2012, né qualunque riferimento speciale al Pubblico Impiego. Si determinavano così problemi di adattamento e coordinamento normativo, tutt’altro che chiariti, destinati ad incrementare notevolmente la confusione e il contenzioso nel Pubblico Impiego.
Al momento, però, non si può escludere che alla conferma della “reintegra” per il Pubblico Impiego si possa arrivare, facendo leva sulla cd “tipicità” e “inderogabilità” della disciplina sul Pubblico Impiego: ogniqualvolta, cioè, il licenziamento disciplinare sia disposto in violazione delle formalità ex. art. 55bis D.lgs. 165/2001, il licenziamento si considera affetto da “nullità” per “violazione di norme imperative” ex. art. 1418.1°comma del Codice Civile, sicuramente passibile di reintegra piena, anche nel vigore delle nuove regole. La reintegra, in questo caso, si applica senz’altro, anche presupponendo il pieno vigore per il Pubblico Impiego del D.lgs. 23/2015, in quanto l’art. 2.1 D.lgs. cit. collega la reintegra piena ai “casi di nullità espressamente previsti dalla legge”: tra i quali rientra la stragrande maggioranza dei casi di invalidità del licenziamento nel Pubblico Impiego (in continuità con questo ragionamento, si veda parzialmente Cass. 24157/2015).
Ciò dovrebbe, comunque, rendere molto limitato e marginale l’impatto della riforma dei licenziamenti ex D.lgs. 23/2015 sul lavoro pubblico.

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