Il Medico di base, convenzionato con il SSN, che si avvalga
di un Dipendente part time paga
l’IRAP?
L’art. 1.125°comma l. 208/15, con un proprio intervento di
“interpretazione autentica”, lo esclude recisamente. Così, nel testo di legge:
Non sussiste autonoma
organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto
specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della
professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per
l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio
reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza
dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese
direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma
organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo
standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.
In altre parole, la dotazione organizzativa minima del
Medico di base MMG, derivante da Convenzione, consente di escludere quello
specifico elemento “lucrativo”, proprio della cd “autonoma organizzazione” ex.
D.lgs. 446/97, rilevante ai fini IRAP.
La norma pare articolata in due step. Il Medico di MMG, cioè, è esente IRAP:
2) Se il Professionista possiede un’organizzazione rientrante negli standard minimi organizzativi prescritti dal SSN: in ogni caso, non si configura autonoma organizzazione e imponibilità IRAP. Nel caso di specie, l’esonero IRAP avrebbe potuto essere declinato, in presenza di impiegato part time, in quanto l’assunzione del dipendente fosse funzionale alla gestione delle chiamate e del rapporto col Pubblico. Questa ipotesi era già stata contemplata
La legge, come si può agevolmente constatare, per
determinare la non imponibilità del Medico MMG ai fini IRAP, ricalca lo schema
della Circolare A.E. 28/2010, focalizzandosi sulla circostanza che se
l’organizzazione dello Studio non rileva ai fini IRAP, se non ecceda gli standard definiti con Convenzione.
A questo riguardo, si riepiloga il passaggio della
Convenzione Tipo SSN che l’Amministrazione Fiscale ha ritenuto determinante a
questo scopo:
“Lo Studio del Medico
Convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature
indispensabili per l’esercizio della Medicina Generale, di sala d’attesa
adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione
idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate”.
In questo senso, deve ritenersi certa l’esclusione di un
addetto alla Segreteria che curi la gestione degli appuntamenti, l’accoglienza
del pubblico e simili.
In ogni caso, crediamo, devono essere valutate le mansioni
del Dipendente assunto: ad esempio, se un Odontoiatra, Convenzionato con il
SSN, assume un Assistente alla Poltrona, questa attività, in quanto meramente
ausiliaria/esecutiva all’attività Odontoiatrica, dovrebbe ritenersi conforme al
“minimo organizzativo” di convenzione e non pare assumere alcuna rilevanza ai
fini IRAP. Radicalmente diverso, invece, pare il caso dell’Odontoiatra che assuma
un Odontotecnico: in questo caso, il Dipendente spende un’attività
professionale che obiettivamente accresce la capacità produttiva, nonché la
stessa competitività dello Studio.
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