E’ molto frequente trovare, nelle norme disciplinari dei CCNL, l’espressione “insubordinazione”, usualmente indicata come condotta suscettibile di licenziamento disciplinare.
Nella sentenza nr. 9635/2016, la Corte di Cassazione offre una definizione “classica” di “insubordinazione”, considerandola alla stregua della più grave violazione, da parte del Dipendente, ai doveri inerenti al proprio status di lavoratore dipendente, quale status caratterizzato da soggezione (gerarchica, funzionale). In concreto, l’ “insubordinazione” costituisce l’esatto contrario della citata “soggezione gerarchica”, ovvero il più grave sovvertimento dei doveri del lavoro dipendente.
Per rendercene conto, lasciamo parlare il testo della sentenza:
Nella sentenza nr. 9635/2016, la Corte di Cassazione offre una definizione “classica” di “insubordinazione”, considerandola alla stregua della più grave violazione, da parte del Dipendente, ai doveri inerenti al proprio status di lavoratore dipendente, quale status caratterizzato da soggezione (gerarchica, funzionale). In concreto, l’ “insubordinazione” costituisce l’esatto contrario della citata “soggezione gerarchica”, ovvero il più grave sovvertimento dei doveri del lavoro dipendente.
Per rendercene conto, lasciamo parlare il testo della sentenza:
[L’insubordinazione] non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 5804 del 1987), deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli.
Una autorevole ed esaustiva definizione che si offre ai Consulenti e Professionisti ex. l. 12/79, che potranno trarne spunto per implementare la prassi disciplinare a favore dei loro Clienti.
Nessun commento:
Posta un commento