L'INPS, con la circolare n. 131 del 17 settembre
2013, fornisce con le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo di
cui all’articolo 1, del D.L. n. 76/2013.
Qui di seguito, si riporta un estratto della
Circolare che illustra le procedure di attivazione del beneficio che i Datori
di Lavoro dovranno porre in essere:
7. Indicazioni
operative. Adempimenti dei datori di lavoro
Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il procedimento di
seguito sinteticamente descritto.
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, indicando:
- il
lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire
l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine;
- la
regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di
istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione
all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile
seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende,
consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti”
(autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del
contribuente”; il rilascio del modulo telematico sarà preventivamente
annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio; all’istanza non deve
essere allegata alcuna documentazione.
Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS - mediante i propri
sistemi informativi centrali - verifica la disponibilità residua della risorsa
in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica –
esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore
del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12
mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere
all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto
di assunzione ovvero di trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di
comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la
conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve
essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile
all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma
costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di
lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se
non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione;
l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora - nel termine
indicato dall’articolo 1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato l’incremento
netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà astenersi dal
fruire dell’incentivo.
L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni
controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito
positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito
è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.
L’Inps effettuerà a posteriori, mediante l’unità organizzativa
“Verifica amministrativa”, gli altri necessari controlli circa la
sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese
note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Nota Bene
I termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione
dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale
domanda di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza
determina l’inefficacia della precedente prenotazione di somme.
Dalla lettura coordinata del preambolo e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto legge 76/2013, si evince che l’incentivo è finalizzato a promuovere immediate opportunità
di impiego stabile giovanile; inoltre, dalla lettura
dell’articolo 1, comma 14, si desume che il legislatore ha inteso garantire
l’efficacia del complessivo procedimento di concessione del beneficio -
finalizzato a contemperare l’esigenza di certezza preventiva circa la sufficienza
della risorsa, in favore di un singolo potenziale datore di lavoro, con
l’esigenza di non lasciare inutilmente accantonate delle risorse – tra l’altro
stabilendo che venga definitivamente meno la riserva di somme inutilmente
operata, dopo 14 giorni lavorativi dalla loro prenotazione; per non frustrare
l’efficacia del procedimento è pertanto necessario - ai fini dell’incentivo -
che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi
entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi - decorrenti dalla
comunicazione INPS di prenotazione della risorsa - ovvero che entro lo stesso
termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in
anticipo rispetto all’originaria scadenza del rapporto a termine).
(Es.: il 01.10.2013 Alfa chiede all’ Inps la prenotazione della risorsa per
la possibile assunzione di Tizio; il 04.10.2013 l’Inps comunica l’avvenuta
prenotazione; il 12.10.2013 Alfa stipula con Tizio il contratto di lavoro, che
prevede l’inizio del rapporto per il 21.10.2013; Alfa può comunicare all’Inps
l’avvenuta stipulazione del contratto nel periodo compreso tra il 12.10.2013 e
il 21.10.2013).
7.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Avvertenza per chi è sprovvisto di matricola aziendale
Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è
necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale
(cosiddetta matricola); nel caso in cui ne sia ancora sprovvisto, l’interessato
dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede INPS competente
(determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso
la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non avesse ancora alcun
lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema
d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una
data fittizia, corrispondente alla data di presentazione della domanda di
iscrizione.
Nella domanda di iscrizione è necessario specificare che si tratta di
iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;
pertanto, nel campo della denominazione sociale deve essere anteposta la
dicitura “D.L. 76/2013” (esempio: invece di “ALFA s.r.l.”,
occorrerà riportare “D.L. 76/2013 ALFA s.r.l.”); sarà cura delle Sedi
individuare e monitorare giornalmente le domande pervenute
e procedere alla immediatavalidazione delle stesse.
Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima
data la matricola in questione.
All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli
incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede
INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale
precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la
quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra;
contestualmente verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della
denominazione dell’azienda.
Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il
quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della matricola
aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene
l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel
frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con
le modalità sopra descritte.
Indicazioni per la fruizione dell’incentivo
I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote
mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo>
i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato
l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale
elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori
all’autorizzazione del beneficio.
Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla
regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza76/2013.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:
- il codice statistico “DL76”
seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;
- il codice “L440” avente
il significato di “conguaglio incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”
;
- il codice “L441” avente
il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani under 30”.
I sistemi informativi centrali verificheranno mensilmente se per la
matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi
se possa essere esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens); innovando rispetto alla
prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica
verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia
preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di
lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
7.2 Datori di lavoro agricoli
Avvertenza per chi è sprovvisto di CIDA
Al fine di inoltrare la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è
necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (CIDA); in
mancanza, sarà cura dell’interessato farne richiesta in tempo utile alla
sede INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa) attraverso la presentazione della Denuncia Aziendale (DA); qualora
non avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla
prassi consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio
attività con dipendenti una data “fittizia”, corrispondente alla data di
presentazione della domanda di iscrizione.
Nella domanda d’iscrizione è necessario specificare che si tratta di
iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;
pertanto, nel campo riservato all’indirizzo deve essere anteposta la
dicitura“D.L. 76/2013” (esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà
riportare “D.L. 76/2013 Via Roma 1.”); sarà cura delle Sedi individuare e
monitorare giornalmente le domande pervenute e procedere
alla immediatavalidazione delle stesse. Contestualmente, gli
operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima data la D.A.
questione.
All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli
incentivi, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Sede
INPS per consentire che venga riattivata la posizione aziendale
precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la
quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.
Invece, nel caso in cui non avvenga l’assunzione del dipendente per il
quale era stata presentata la domanda preliminare di ammissione
all’incentivo, l’interessato deve richiedere la cessazione della Denuncia
aziendale; tuttavia, quest’ultima viene mantenuta nel caso in cui, sebbene
l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel
frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Si invitano le Sedi a monitorare costantemente le matricole attribuite con
le modalità sopra descritte.
Indicazioni per la fruizione dell’incentivo
A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo
trasmesso, l’azienda potrà, a decorrere dall’esercizio III/2013 utilizzando
l’apposito campo di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere
alla denuncia dei lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere
agli incentivi ex art. 1, Legge 99/2013.
Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in
argomento l’azienda dovrà, per il lavoratore agevolato,
obbligatoriamente e congiuntamente indicare:
- il
valore Y per il Tipo Retribuzione;
- nel
campo CODAGIO, il valore:
- U1 per lavoratori OTI - ex
art. 1, Legge 99/2013-;
- U2 per lavoratori OTD
trasformati in OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
- U3 per lavoratori OTI di
azienda somministratrice - ex art. 1, Legge 99/2013-;
- nel
campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.
Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale
dell’ incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui
sopra, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con
cui è validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al
momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa
sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella
denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’incentivo.
L’importo dell’incentivo spettante, indicato nella denuncia Dmag nel campo
della retribuzione (quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di
preventiva verifica.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di
tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall’azienda.
Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione suddetta potranno essere
richieste a rimborso ovvero in compensazione su contributi anche futuri. In tal
caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo straordinario dovrà, pertanto,
presentare istanza telematica di compensazione o rimborso specificando, nel
campo note, che si tratta di “Incentivo giovani under 30”.
Il resto della Circolare è al link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2017-09-2013.htm
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