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martedì 24 settembre 2013

EX BUTTAFUORI: NON PUOI PIU' LAVORARE, SE LA PREFETTURA NON TI REGISTRA

Quesito:
In data 01/09/2012, ho presentato domanda alla locale Prefettura domanda di iscrizione alle apposite liste prefettizie per il personale addetto alla sicurezza nei luoghi di pubblico intrattenimento. Al momento, non ho ricevuto risposta. Posso lavorare come "buttafuori"? Grazie.

Risposta:
Il decreto del Ministero dell'Interno 15/06/2012 ha disposto quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1.

Ci sono seri dubbi che questa disposizione possa operare tecnicamente come "silenzio-assenso", dato che, scorrendo il resto della normativa (e principalmente il dm 06/10/2009 da questo modificato), l'attività di "buttafuori" resta soggetto a specifica istruttoria da parte della Prefettura (per i requisiti di scolarizzazione etc.) e non pare proprio essere passibile di accertamento automatico (o semi-automatico) come in altri procedimenti (vedi SCIA: art. 19 l. 241/90).
Stando, poi, al tenore della lettera del dm, non pare proprio potersi dire che la presentazione della domanda prefettizia autorizzi a tempo indeterminato lo svolgimento dell'attività di "buttafuori". La presentazione dell'istanza da almeno 30 gg. abilita si all'esercizio dell'attività, ma fino al 31/12/2012, oltre no.
In questo caso, però, lo stesso dm riserva un "paracadute" per i "buttafuori" che si trovassero privi dell'abilitazione della Prefettura, in quanto ex. art. 01-ter del citato dm prevede:

Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'art. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza
delle persone»

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara

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