Quesito:
Consideriamo il seguente caso: ad un lavoratore a termine, scade il termine contrattuale di lavoro. Gli compete il congedo matrimoniale "da disoccupato" come da art. 04 accordo Industria 31/05/1941?
Risposta:
La fattispecie qui considerata è tra quelle che più di tutte evidenzia lo stato lacunoso della normativa relativa al congedo matrimoniale, quella più bisognosa di aggiornamenti e adeguamenti, anche solo in sede interpretativa.
Per meglio lavorare, citiamo estesamente tale articolo 4:
"Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati, che, alla data del matrimonio, possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data stessa alle dipendenze di Datori di lavoro ...".
La norma si riferisce a lavoratori "disoccupati". Ovvero tali, per combinato disposto con l'art. 04 D.lgs. 181/2000, a causa di eventi di cessazione del rapporto di lavoro cui non vi abbiano dato causa (disoccupazione involontaria).
Evidentemente, l'evento che può dar luogo a tale stato di disoccupazione è anche la scadenza del termine in rapporto a tempo determinato. A rigore, quindi, il congedo potrebbe spettare alle condizioni di cui all'art. citato.
C'è però da osservare che, più che la lettera, in questo caso dovrebbe tenersi a mente la "storia", o meglio "il contesto storico-politico" di tale articolo. E' indubbio che tale articolo sia vetusto: se l'articolo cioè appare chiaramente concepito per accordare una primitiva tutela contro le dimissioni "forzate" (oggi si dice "in bianco") per causa di matrimonio, è evidente che tale ratio di tutela non sussisterebbe in caso di rapporti a termine, dove la scadenza del termine appare contrattualmente predefinita dalle parti. E dove la stessa tutela contro il "licenziamento causa matrimonio" è recessiva, perchè il termine compendia, fino a prova contraria, una causale "tecnico-organizzativa", salvo il caso evidentemente patologico di un termine concepito apposta per danneggiare il lavoratore prossimo nubendo. Ma in questo caso, occorre dimostrare che il Datore era a conoscenza del matrimonio e che ha inteso licenziare in modo fraudolento il lavoratore: una prova ex. art. 1345 Codice Civile evidentemente diabolica!
Urge, in parte qua, un' adeguata manutenzione normativa.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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