Quesito:
Nel caso di Azienda con sede legale in Sicilia (dove mancano disposizioni sui tirocini) che intenda attivare un tirocinio in Emilia Romagna, quale normativa si applica al tirocinio?
Risposta:
Manca nella legge regionale sui tirocini una disposizione di semplificazione per le "imprese multilocalizzate", che abbiano cioè più sedi in varie Regioni.
Sul punto, le Linee Guida Stato-Regione sui tirocini formativi avevano disposto che il tirocinio sia regolato dalla Regione in cui il tirocinio si svolge.
Questa disposizione pare poter operare come "vincolo interpretativo" tale da rendere applicabili le disposizioni della Regione Emilia-Romagna al tirocinio che sia svolto in Emilia da Ditta con sede in Sicilia: pertanto, la comunicazione telematica obbligatoria relativa al progetto formativo, convenzione etc. si radica in Emilia-Romagna. Così come requisiti di accesso al tirocinio (requisiti del soggetto ospitante etc.).
Allo stesso modo, è da situarsi nella sede emiliana dove il tirocinio è localizzato la sede del Centro per l'Impiego destinatario della comunicazione obbligatoria di instaurazione del tirocinio ex. art. 01.1180°comma l. 296/2006.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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