L'obbligo di forma scritta previsto dal DL Lavoro per le cocopro riguarda anche le collaborazioni autonome a Partiva IVA?
Risposta:
E' essenziale chiarire in via preliminare che le recenti disposizioni restrittive introdotte dalla legge 92/2012 per le cd "Partite IVA monocommittenti" non determinano in modo automatico e immediato l'assimilazione della citata contrattualistica alle cocopro. Questi contratti restano ab origine disciplinati dalla loro fonte originaria, l'art. 2222 del Codice Civile, che non prevede oneri di forma scritta per questa tipologia di rapporti.
La riconduzione alla cocopro avviene solo al ricorrere degli "indici" di legge (corrispettivo, tempistica di lavoro etc.) per cui si rinvia alla Circolare Min. Lav. 32/2012: http://www.dplmodena. it/MLcir32-2012_PIVA.pdf. Al ricorrere di questi indici di "collaborazione senza progetto", opera la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Teoricamente, però, la forma scritta è un'utile "scudo" che consente all'Azienda di giocarsi l'esclusione della presunzione del lavoro subordinato: nella migliore delle ipotesi per motivare la sussistenza degli "indici" che giustificano l'autonomia (es. competenze teoriche di grado elevato), ovvero giustificano un'agevole conversione del rapporto autonomo "viziato" in valido "rapporto a progetto".
Quindi, per le Partite IVA, la forma scritta, se non vincola ad substantiam, di fatto vincola ad probationem.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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