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martedì 10 settembre 2013

NOI L'AVEVAMO DETTO! SI PUO' LICENZIARE IL DIPENDENTE SPACCIATORE!

Vi ricordate il quesito del 12/02 us. con il quale rispondevamo al quesito di un lettore che ci chiedeva se fosse possibile licenziare un Dipendente spacciatore?
Per rinfrescare la memoria potete andare al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/02/il-dipendente-spacciatore.html
In quel caso si trattava di Dipendente condannato con la condizionale.
Sul punto, si è registrato un nuovo pronunciamento della Cassazione, che, dopo alcune perplessità legate a pronunce di inizio anno (e compendiate nel ns. post), che riportiamo nella sintesi offerta dal sito DPL Modena (www.dplmodena.it):

Con sentenza n. 20158 del 3 settembre 2013, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che al di fuori dell'azienda sia stato arrestato, e successivamente condannato, per spaccio di  sostanze stupefacenti.
La Suprema Corte ha evidenziato che seppur non presente nell'elencazione delle condotte legittimanti l'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore è di una gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

Leggendo a fondo la sentenza, però, è contenuto un passaggio che codifica un'importante regula iuris legittimante il licenziamento del Dipendente spacciatore (ovviamente condannato):


"Certamente, il sapere che un Dipendente ... è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le Parti, apparendo connotato da un grave disvalore ambientale".


Il "disvalore ambientale" è ritenuto sufficiente a ritenere caduta la ragione fiduciaria del rapporto di lavoro. E poco importa che questa regola sia stata enunciata per Personale di Casa di Cura (Casa protetta anziani), potendo tale disvalore essere rilevato dal Datore in una svariata serie di circostanze e ambienti lavorativi. E fondare su questa base la giusta causa" di licenziamento.
La parola "ambientale" rivela poi un passaggio decisivo ai fini della tecnica processuale: il disagio diffuso derivante dalla conoscenza della condotta di spaccio del Dipendente, determinando una caduta generale e radicale di stima, è elemento sufficientemente probante per il licenziamento: il Datore non deve caricarsi di oneri probatori ulteriori. E' il Lavoratore-spacciatore (non il Datore) che deve invertire l'onere della prova e provare (se se ne ravvisano i presupposti) che la condanna di spaccio non lede la continuità fiduciaria e funzionale del rapporto di lavoro.
Una piccola chiosa: serve la condanna definitiva per licenziare "per spaccio" il Dipendente? Sul punto, occorre regolarsi in base ai CCNL, che talora contengono disposizioni del genere ai fini delle procedure disciplinari. Ma se nulla è scritto, basta il "disvalore ambientale" ingenerato dalla condanna a fondare il licenziamento.

Per la lettura integrale della sentenza, vai al link: http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/licenziamento/20158-13.pdf

Studio Francesco Landi
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912






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