AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 25 settembre 2013

IL TIROCINANTE E LE FOTOCOPIE

Quesito:
Sono un tirocinante impiegato in Studio Professionale: posso contestare che mi fanno fare continuamente fotocopie?

Risposta:
Le Linee-Guida sul tirocinio approvate dalla Conferenza Stato-Regione in data 24/01/2013 (in alcuni casi, come l'Emilia Romagna recepite a livello di legislazione regionale) raccomandano che i tirocinanti non siano impiegati in attività "non coerenti" con gli obiettivi formativi del tirocinio medesimo.
E' importante considerare che le Linee-Guida, in questo specifico punto, sembrano non fissare una preclusione rigida e tassativa, ma una "preclusione funzionale". La normativa, in altre parole, non è indirizzata per stabilire l'incompatibilità con il tirocinio di questa o quella specifica mansione (vedi ad esempio la normativa sull'apprendistato del settore Commercio che esclude tout court l'apprendistato per alcune mansioni: protocollista, archivista etc.), quanto di considerare incompatibili quelle attività che non appaiano "connesse" (neppure in modo strumentale) con il tirocinio.
Questa tecnica normativa, pertanto, obbliga ad un approccio caso per caso. In questo senso, "fare fotocopie" non è detto che sia incompatibile con mansioni anche "qualificate" di Studio Professionale, se tale attività è svolta allo scopo di reperire pubblicazioni o informazioni utili per lo sviluppo professionale del tirocinante medesimo. Se, invece, lo svolgimento di fotocopie è massivo, ossia funzionale a sollevare il personale di Studio, che così può dedicare più tempo ad attività più "performanti" sul versante produttivo, lì siamo certo in presenza di un uso "non coerente" con il tirocinio, ma più prossima ad un Impiego d'ordine.
La tecnica normativa delle Linee Guida, ove confermata, però, a livello di legislazione regionale, non è idonea a produrre conseguenze chiare e nette in termini di trasformazione forzosa di lavoro subordinato, potendo questa "non coerenza" operare come un indizio di lavoro subordinato, importante, ma che il Datore può agevolmente "giocarsi", ove riesca in altro modo a provare che il rapporto di tirocinio, aldilà di alcune evidenti anomalie, sia comunque funzionale allo scopo.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara


Nessun commento:

Posta un commento