Quesito:
L'agevolazione per disoccupati under 30 si cumula con altre agevolazioni? Es. contribuzione agevolata per personale in mobilità? Grazie.
Risposta:
L'INPS con Circolare 131/2013 ha risposto di sì:
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del DL 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
Curiosamente, l'INPS non esemplifica, ma per avere un'idea bisogna ricorrere al paragrafo dove illustra l'agevolazione per apprendisti.
Per fare un esempio, se c'è un Dipendente con retribuzione lorda a € 2.000, e a condizioni normali sarebbe agevolabile per 1/3 della retribuzione mensile (massimale mensile € 650), in caso di apprendistato, il limite massimo mensile si ridetermina in base all'aliquota agevolata applicabile: per la mobilità ca il 10% (€ 200). Questo meccanismo determina un effetto evidentemente disincentivante verso altre agevolazioni, allo scopo di rendere la nuova agevolazione "per giovani" davvero "concorrenziale". L'effetto è particolarmente vistoso per gli apprendisti di piccola impresa (Imprese con meno di 9 Dipendenti) dato che qui i limiti massimi sono l'1,5 ca (+ ctr ASPI) per il primo anno e il 3% (+ ctr ASPI): la limatura è consistente.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
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