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martedì 17 settembre 2013

SE LA COCOPRO VIENE PROROGATA ALL'INFINITO

Quesito:
Sono esattamente due anni e mezzo che l'Azienda per cui lavoro mi proroga la stessa cocopro. Posso dimostrare il lavoro subordinato?

Risposta:
Visto il quesito carente, che non specifica il tipo di attività svolta, il progetto della cocopro, queste sono le piste di valutazione spendibili.
La vicenda delle proroghe e dei rinnovi delle cocopro era stata già oggetto di una Circolare del Ministero del Lavoro, la numero 04/2008. In questa Circolare, dette vicende erano indicate agli organi ispettivi come fonte di possibile anomalia, come si desume dal seguente passaggio:

Particolare cura merita anche l'indagine relativa alla proroga e al rinnovo del contratto di collaborazione nella modalità a progetto, soprattutto nel dover tener conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine: al contrario, la proroga ingiustificata ed il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi.

Questa indicazione va coordinata con il riassetto degli artt. 61 ss D.lgs. 276/03 operato dalla legge 92/2012, che ha rinvenuto nella "specificità" una caratteristica-principe del lavoro "a progetto" (non a caso abolendo la modulazione "a programma" o "a fase di esso", che appariva nell'ottica del legislatore troppo ... aspecifica!). In questo senso, come chiarito bene dalla Circolare 29/2012 del Ministero del Lavoro, la "specificità" del progetto comporta che esso sia destinato ad esaurirsi nella produzione di un risultato "individuabile". In questa accezione, evidentemente, la proroga e il rinnovo "a catena" confermano e aggravano i caratteri sospetti e critici già individuati in sede di ispezioni.
In questo senso, la proroga/rinnovo continui e ingiustificati sono certamente indizio importante di quella "ripetitività"/"esecutività" che, specie dopo la l. 92/2012 è sintomatica di simulazione di lavoro subordinato dietro il velo della cocopro.
Questa presunzione, però, non si applica nei seguenti casi:

- le proroghe e rinnovi di cocopro che comportino la spendita di competenze "teoriche" di grado elevato: questa circostanza impedisce ex. art. 69.02°comma D.lgs. 276/03 (modificato dalla l. 92/2012) la trasformazione in lavoro subordinato delle cocopro di professionisti intellettuali;
- le proroghe e i rinnovi di cocopro che comportino sviluppo di "ricerca scientifica" secondo la "novella" dell'art. 61 D.lgs. 276/03 operata dal DL 76/2013: la legge in questo caso, permette la "proroga automatica" del rapporto, in caso di aggiunta di progetti di ricerca connessi (non è chiaro se con "ricerca scientifica" il testo compendia solo la ricerca universitaria, ovvero quella sviluppata dalle Aziende).


Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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