Quesito:
Sono esattamente due anni e mezzo che
l'Azienda per cui lavoro mi proroga la stessa cocopro. Posso dimostrare il
lavoro subordinato?
Risposta:
Visto il quesito carente, che non specifica
il tipo di attività svolta, il progetto della cocopro, queste sono le piste di
valutazione spendibili.
La vicenda delle proroghe e dei rinnovi
delle cocopro era stata già oggetto di una Circolare del Ministero del Lavoro,
la numero 04/2008. In questa Circolare, dette vicende erano indicate agli
organi ispettivi come fonte di possibile anomalia, come si desume dal seguente
passaggio:
Particolare cura
merita anche l'indagine relativa alla proroga e al rinnovo del contratto di
collaborazione nella modalità a progetto, soprattutto nel dover tener conto
della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia
stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sulla base di un
progetto nuovo o affine: al contrario, la proroga ingiustificata ed il rinnovo
per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari
particolarmente incisivi.
Questa indicazione va coordinata con il
riassetto degli artt. 61 ss D.lgs. 276/03 operato dalla legge 92/2012, che ha
rinvenuto nella "specificità" una caratteristica-principe del lavoro
"a progetto" (non a caso abolendo la modulazione "a
programma" o "a fase di esso", che appariva nell'ottica del
legislatore troppo ... aspecifica!). In questo senso, come chiarito bene dalla
Circolare 29/2012 del Ministero del Lavoro, la "specificità" del
progetto comporta che esso sia destinato ad esaurirsi nella produzione di un
risultato "individuabile". In questa accezione, evidentemente, la
proroga e il rinnovo "a catena" confermano e aggravano i caratteri
sospetti e critici già individuati in sede di ispezioni.
In questo senso, la proroga/rinnovo
continui e ingiustificati sono certamente indizio importante di quella
"ripetitività"/"esecutività" che, specie dopo la l. 92/2012
è sintomatica di simulazione di lavoro subordinato dietro il velo della
cocopro.
Questa presunzione, però, non si applica
nei seguenti casi:
- le proroghe e rinnovi di cocopro che
comportino la spendita di competenze "teoriche" di grado elevato:
questa circostanza impedisce ex. art. 69.02°comma D.lgs. 276/03 (modificato
dalla l. 92/2012) la trasformazione in lavoro subordinato delle cocopro di
professionisti intellettuali;
- le proroghe e i rinnovi di cocopro che
comportino sviluppo di "ricerca scientifica" secondo la "novella"
dell'art. 61 D.lgs. 276/03 operata dal DL 76/2013: la legge in questo caso,
permette la "proroga automatica" del rapporto, in caso di aggiunta di
progetti di ricerca connessi (non è chiaro se con "ricerca
scientifica" il testo compendia solo la ricerca universitaria, ovvero
quella sviluppata dalle Aziende).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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