Cosa intende esattamente l'art. 07-bis DL Lavoro quando "condona" le infrazioni fiscali del Datore di Lavoro connesse all'Associazione in partecipazione irregolare? Che ne è del "condono" sull'accertamento analitico-induttivo che sia stato compito dall'Agenzia delle Entrate?
Risposta:
Per quanto riguarda i riflessi sugli accertamenti fiscali analitico-induttivo, occorre considerare passaggio dell'art.07-bis ultimo comma da Lei citato:
"Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta. (...) L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma".
La norma sembra disciplinare due ordini di fattispecie:
- sugli "illeciti", ossia sulle sanzioni derivanti da maggiore pretesa fiscale (es. dichiarazione infedele, mancata dichiarazione etc.) il condono è totale. Siccome la norma parla di "illeciti" senza distinguere quelli amministrativi e quelli penali, c'è da concludere che il "condono" riguardi sia le sanzioni amministrative sia quelle penali;
- sulle conseguenze reddituali, la sanatoria non scende. Si consideri che la norma, a differenza della "sanatoria" delle cococo della l. 296/2006 non dispone alcuna efficacia preclusiva sugli accertamenti fiscali. Quindi, il Fisco resta libero di considerare, ai fini della stima globale del reddito (tipicamente "induttivo", ma anche "analitico-induttivo"), l'associazione "sanata" come "costo da lavoro subordinato" e trarne le conseguenze in materia di maggiore imponibile eventualmente evaso. E questo anche in caso di sanatoria ex. art. 07-bis. Lo stesso articolo determina il "condono" (come si legge nell'ultimo comma) per le "pretese contributive" (INPS), le pretese "assicurative", tacendo sulle "pretese fiscali" che, nel silenzio della norma, si devono presupporre integre.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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