Ho letto che cambiano le modalità di composizione del Piano Formativo dell'apprendista da ottobre prossimo. Corrisponde al vero ciò? E in cosa consistono questi cambiamenti?
Risposta:
La politica del DL Lavoro è quella di semplificare gli adempimenti formativi delle imprese che hanno assunto apprendisti. In questo senso, dal 01/10 pv., ove le Regioni non abbiano provveduto ad emanare le Linee Guida di semplificazione dell'apprendistato, saranno operative le disposizioni del DL Lavoro.
Ciononostante, quello del PFI è il principale rebus delle nuove disposizioni.
Ora, il DL Lavoro prevede l'obbligatorietà del Piano Formativo Individuale solo in riferimento alla formazione tecnico-professionale e specialistica, previste dal CCNL. Questa disposizione è stata oggetto di una discutibile interpretazione del Ministero del Lavoro: con la Circolare 35/2013, sembra che il Ministero abbia distinto "l'obbligo del piano formativo" dall' "obbligo della formazione".
In questo senso, la presenza nel "piano formativo individuale" limitato alle sole competenze tecnico-professionali non potrà essere fatta oggetto di contestazione da parte del personale ispettivo di indeterminatezza del piano (vedi Circolare Min. Lav. 40/2004), nè ai fini delle altre sanzioni amministrative di cui al TU connesse alle insufficienze del PFI.
Logica vorrebbe che in sede di controllo della formazione e di esercizio del "potere di disposizione" ex. art. 14 D.lgs. 124/2004 (Circolare 05/2013), dopo questa modifica del DL Lavoro, venissero in rilievo solo le ore di formazione specialistica (con ciò riducendo la base oraria della percentuale di formazione in presenza della quale scatta o meno la "disposizione" ispettiva ovvero il disconoscimento dell'apprendistato). Ma, a quanto è dato capire, questa ricostruzione (che avrebbe molto agevolato le imprese) non vale: se cioè la Regione ha disposto una completa offerta formativa, comprensiva di ore di formazione di base e trasversale, il personale ispettivo valuterà complessivamente le ore di formazione anche rispetto a questo catalogo formativo, esattamente come prima.
La Circolare precisa che comunque le ore di "formazione tecnica" compendiate nel PFI compendiata dal CCNL sarà valutata con priorità: evidentemente, se questo non riduce la base di valutazione delle ore di formazione, in presenza di "catalogo formativo regionale", ciò significa che la semplificazione diventa rilevante solo per quegli apprendistati attivati in Regioni italiane che non abbiano provveduto ad individuare un catalogo formativo regionale. Col che, la semplificazione è ben poca cosa per le PMI italiane!
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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